Bonus R&S: chiarimenti in caso di esercizio a cavallo
Bonus R&S: primo periodo agevolato e media di riferimento
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 121/E del 9 ottobre 2017, chiarisce i dubbi dei contribuenti in merito all'applicazione e del “credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” di cui all’art. 3, del Dl n. 145/2013, e successive modificazioni e integrazioni.
I dubbi riguardano i casi di modifica temporale dell'esercizio sociale che non coincida più con l'anno solare. A titolo esemplificativo si ipotizza "una società che nel corso del 2015 anticipi la chiusura dell’esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, così determinando, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta: 1° gennaio 2015 - 31 agosto 2015 e 1° settembre 2015 - 31 agosto 2016".
In questo caso, il primo periodo di applicazione dell'agevolazione è quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015.
La media degli investimenti pregressi va determinata nei tre periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 dal 1° gennaio al 31 dicembre, periodi che all'epoca coincidevano con l'anno solare. La risoluzione richiama espressamente la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 che chiarisce che “il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione”.
Bonus R&S: ultimo periodo di applicazione dell'agevolazione
L'Agenzia dissipa poi i dubbi circa il periodo complessivo di applicazione dell'agevolazione chiarendo che:
"ferma restando la tempistica complessiva, così come programmata dal legislatore, al fine di garantire la corretta applicazione dell’agevolazione ed evitare anche ingiustificate disparità di trattamento nei confronti delle altre imprese potenzialmente beneficiarie che si trovano a poter fruire dell’incentivo per sei periodi di imposta, nella fattispecie ipotizzata, qualora si intendesse accedere all’agevolazione relativamente al periodo 1° settembre 2020 - 31 agosto 2021 (i.e., periodo in corso al 31 dicembre 2020), il credito di imposta andrà determinato avendo riguardo agli investimenti effettuati nei primi quattro mesi (1° settembre 2020-31 dicembre 2020), senza che assumano rilievo quelli realizzati nel 2021."