Diritto

Principi e criteri direttivi per il nuovo concordato preventivo


L’art. 6 della nuova legge per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede che il Governo riordini la disciplina del concordato preventivo, prevedendo accanto a quello in continuità anche il concordato teso alla liquidazione dell’azienda e stabilendo che vengano ammesse a quest’ultima tipologia di concordato solo quelle proposte liquidatorie in cui sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura proporzionale la soddisfazione dei creditori, in grado di assicurare comunque il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari.

In merito alla nuova disciplina del concordato preventivo, il Governo dovrà rivedere anche le regole relative alle misure protettive, in particolare in relazione alla durata e agli effetti, prevedendo che vengano revocate, su ricorso degli interessati, ove non procurino vantaggi al buon esito della procedura e fissando le modalità attraverso cui appurare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, determinando l’entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, che dovranno essere proporzionati all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura.

Il Governo è chiamato inoltre ad individuare i poteri del tribunale in relazione alla valutazione della fattibilità del piano e alla verifica della fattibilità anche economia, tenendo conto di quanto rilevato dal commissario giudiziale. L’adunanza dei creditori verrà soppressa, ma dovranno essere previamente regolate le modalità telematiche per l’esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti. Verrà adottato un sistema di calcolo delle maggioranze per teste, qualora un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto; anche le situazioni di conflitto di interessi andranno regolamentate.

Concordato preventivo in continuità aziendale

Il piano del concordato preventivo in continuità aziendale potrà contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni e dei diritti su cui sussiste la causa di prelazione, una moratoria per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca della durata anche superiore ad un anno; a tali creditori è riconosciuto il diritto di voto. La medesima disciplina è prevista anche nei casi in cui sussista un contratto di affitto di azienda seppure precedente alla domanda di ammissione al concordato e per la proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, a condizione che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale.

Secondo le nuove norme, il Governo dovrà inoltre riordinare e semplificare le varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo solidità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori.

Agli organi societari è imposto il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata; in caso di comportamenti dilatori o ostruzionistici, tale attuazione sarà affidata ad un amministratore provvisorio nominato dal tribunale che verrà dotato dei poteri spettanti all’assemblea e che potrà sostituirsi ai soci nell’esercizio del voto assembleare.