Fisco

Codice terzo settore: divieto distribuzione utili e avanzi di gestione


Codice terzo settore: destinazione del patrimonio

Il Codice del terzo settore impone agli enti iscritti al Registro un rigoroso vincolo di destinazione del patrimonio. Con l'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 il legislatore ha infatti stabilito che il patrimonio (inclusi eventuali ricavi, rendite, proventi o altra tipologia di entrate) degli enti del terzo settore può essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La norma vieta agli enti del terzo settore la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Codice terzo settore: divieto distribuzione indiretta di utili

Si vieta anche la distribuzione indiretta di utili e il Codice individua le operazioni che possono essere considerate tali:

  • la corresponsione ai soggetti di cui sopra di compensi individuali non proporzionati al proprio contributo nell'attività dell'ente e comunque superiore a quanto mediamente previsto da enti che operano a parità di condizioni nel medesimo settore;
  • compensi corrisposti a dipendenti e collaboratori di importo superiore del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le qualifiche ricoperte, a meno che l'ente non sia in grado di provarne le motivazioni legate a particolari esigenze e competenze;
  • acquisto di beni e servizi a prezzi superiori al loro valore normale;
  • cessione di beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ad un elenco dettagliato di soggetti che gravitano o possono gravitare attorno all'attività dell'ente;
  • la corresponsione, a meno che non si tratti di banche e intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, per qualsiasi tipologia di prestito, a tassi superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (limite che può essere aggiornato mediante decreto ministeriale).