Diritto

Nuovo fallimento: previsto l’atto pubblico per gli atti di trasferimento di diritti su immobili a costruire e garanzie mobiliari senza spossessamento


La legge delega per la riforma della normativa sul fallimento introduce particolari forme di esdebitazione riservate alle insolvenze minori e prevede la semplificazione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012), incentivando soluzioni che consentano al debitore meritevole la continuazione dell’attività e l’accesso all'esdebitazione solo per una volta, “fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità”, qualora il debitore non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura.

La stessa legge delega istituisce nuove forme di garanzie mobiliari e prevede garanzie per gli acquirenti di immobili a costruire.

Garanzie non possessorie. In particolare, il Governo è chiamato a regolamentare una nuova forma di garanzia mobiliare che non preveda lo spossessamento, relativa a beni materiali e immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, con indicazione di un tetto massimo garantito eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati. La suddetta garanzia potrà essere costituita solo mediante forma scritta e il Governo dovrà fissare i requisiti, le modalità di costituzione della stessa garanzia nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione. Il soggetto costituente la garanzia potrà utilizzare, salvo patto contrario e nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto della stessa anche nell’esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all’esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente. Il creditore potrà escutere in via stragiudiziale la garanzia, derogando anche al patto commissorio, sempre che il valore dei beni sia oggettivamente determinato e salvo che egli restituisca al debitore o agli altri creditori l’eventuale surplus tra il valore di realizzo/assegnazione e importo del credito. Il suddetto iter verrà svolto sotto il controllo giudiziale e dovranno essere adottate misure a protezione del debitore e forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore o abbiano acquistato in buona fede un bene oggetto di pegno.
Sarà istituito un registro informatizzato accessibile per via telematica in cui verranno effettuate le iscrizioni delle garanzie; la sua consultazione l’iscrizione, le annotazioni, la modifica, il rinnovo o l’estinzione delle garanzie potranno essere effettuate dietro pagamento di un importo.

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili a costruire. Sono fissate inoltre forme di tutela per gli acquirenti di immobili a costruire; nello specifico, si stabilisce che per garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulare una fideiussione (articoli 2 e 3 del dl Lgs. n. 122/2005), nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria (articolo 4 D. Lgs. n. 122/2005), tutti gli atti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di diritti reali di godimento su immobili a costruire e qualsiasi altro atto avente la medesima finalità, siano redatti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; il mancato rispetto dell’obbligo di stipulare polizza assicurativa indennitaria previsto dall’art. 4 D. Lgs. n. 122/2005, comporta la nullità del contratto di trasferimento dei diritti, secondo le modalità fissate dall’art. 2 del decreto citato.