Fisco

Credito imposta CFC: ok anche per le imposte pagate in diversi Paesi


Credito imposta CFC: richiesta di consulenza giuridica

A richiedere una consulenza giuridica all'Agenzia dell'Entrate è una Direzione Regionale. Il quesito riguarda la corretta applicazione dell’art. 167, comma 6, del TUIR, in merito alle ritenute subite a titolo di imposta da parte di una CFC in un Paese diverso da quello in cui la stessa risiede.
Il caso riguarda la controllata con sede a Hong Kong di una società con base in Italia. La società italiana tassa per trasparenza il reddito della controllata in Hong Kong, indicando tale reddito nel quadro RM. La controllata ha subito delle ritenute alla fonte per servizi di consulenza erogati nei confronti di società residenti in Malesia, Taiwan e Filippine. La società italiana ritiene che anche dette ritenute rientrino nell'ambito di applicazione dell’art. 167, comma 6, del TUIR, andando a sommarsi al credito d'imposta relativo a quanto versato in Hong Kong.
La Direzione Regionale è di diverso avviso e nella soluzione interpretativa prospetta l'applicazione del credito d'imposta alle sole imposte pagate nel paese di residenza della CFC.

Credito imposta CFC: la risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 112/E dell'11 agosto 2017, richiama la disciplina CFC ribadendo che:

"la tassazione anticipata dei redditi prodotti da imprese, società o enti controllati situati in paesi black list, che vengono imputati al socio italiano per trasparenza, senza attendere l’effettiva percezione degli stessi. A fronte di tale tassazione, che avviene in via separata, applicando un’aliquota media non inferiore all’aliquota Ires ordinaria, la norma consente al soggetto residente di computare in detrazione le imposte sui redditi pagate a titolo definitivo dalla controllata non residente sui medesimi redditi."

L'amministrazione finanziaria riconosce la volontà del legislatore di non limitare la possibilità di detrarre le imposte versate al solo Paese in cui risiede la controllata, e dunque conclude che:

"le imposte estere accreditabili in Italia, in caso di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalla società controllata non residente ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del Tuir, consistano non solo nelle imposte pagate dalla medesima nel proprio Stato di residenza, ma anche in quelle assolte in altri Paesi esteri, nella misura in cui le stesse siano rimaste effettivamente a carico della Cfc."