Detrazione IVA ammessa anche in caso di fattura incompleta o imprecisa
Anche se la normativa IVA prevede che la fattura deve contenere l’indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione”, la detrazione della relativa imposta è ammessa in caso di incompleta o imprecisa o parzialmente erronea descrizione se viene dimostrato, con documenti accessori, che sussistono i requisiti sostanziali dell’operazione.
È la conclusione della norma di comportamento n. 199 dell’Associazione italiana Dottori commercialisti ed Esperti contabili sulle conseguenze, per ciò che riguarda l’esercizio del diritto di detrazione, del mancato e completo rispetto della previsione contenuta nell’art. 21, comma 2, lett. g), del D.P.R. n. 633/1972, di recepimento del corrispondente art. 226, punto 6), della Direttiva n. 2006/112/CE.
Tenuto conto che la detrazione intende rendere neutrale per gli operatori economici l’imposta assolta sull’acquisto di beni e servizi, la Corte di giustizia ha costantemente affermato che la detrazione deve essere riconosciuta se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi.
Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, una volta che dal contribuente abbia ottenuto ogni documento accessorio, che consenta di accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti e che non sussiste un “atteggiamento frodatorio”, non può imporre limitazioni al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta relativa all’operazione solo perché la fattura è incompleta, imprecisa o contiene una descrizione parzialmente erronea.
Del resto, che l’Amministrazione finanziaria debba tenere conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo si desume anche dall’art. 219 della Direttiva n. 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano, integrano e comunque fanno riferimento in modo specifico ed inequivocabile alla fattura originariamente emessa.
Resta, in ogni caso, riconosciuto il potere dell’Amministrazione finanziaria di sanzionare l’infrazione commessa dal cedente o prestatore per il mancato rispetto dei requisiti formali dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, tenendo, tuttavia, in conto che i principi euro-unionali di proporzionalità, effettività ed equivalenza, vietano agli Stati membri di irrogare una sanzione pecuniaria sproporzionata rispetto alla gravità della violazione.