Fisco

Buoni pasto: dal 9 settembre in vigore tutte le novità


Buoni pasto: le novità introdotte dal decreto

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017, entra in vigore il 9 settembre 2017 a seguito della pubblicazione i G.U. n. 186 del 10 agosto 2017.
Il decreto regola la forma ed il perimetro di utilizzo dei buoni pasto, destinati ai prestatori di lavoro subordinato ma che possono essere utilizzati dai collaboratori.
Di seguito i limiti relativi ai buoni pasto dettati dalla norma:

  • non sono cedibili ad altri;
  • non sono cumulabili oltre il limite di 8 buoni;
  • non sono commercializzabili;
  • non sono convertibili in denaro; 
  • devono essere utilizzati per l'intero valore del buono, non danno dunque diritto al resto.

I buoni possono avere sia forma cartacea che elettronica e devono contenere le seguenti informazioni:

  • codice fiscale o ragione sociale del datore di lavoro;
  • codice fiscale o ragione sociale della società di emissione;
  • valore facciale espresso in valuta corrente;
  • termine entro il quale possono essere utilizzati;
  • spazio riservato all'indicazione di data di utilizzo, firma del titolare e timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
  • dicitura "Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare";
  • in caso di buono elettronico ad ogni utilizzo attraverso la tessera magnetica si registreranno data, codice dell'esercente e codice del titolare della tessera.

Buoni pasto: esercizi presso i quali possono essere utilizzati

Il decreto 122/2017, fornisce l'elenco dettaglato degli esercizi presso i quali è possibile fare acquisti utilizzando i buoni pasto:

  • esercizi atuorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge n. 287/1991;
  • mensa aziendale ed interaziendale;
  • supermercati;
  • locali di produzione dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge n. 443/1985;
  • esercizi per la vendita al dettaglio e il consumo sul posto della produzione propria di prodotti agricolil, effettuata da imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti l’attività agricola;
  • attività di Agriturismo;
  • attività di Ittiturismo;
  • locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale i in cui si effettui la vendita al dettaglio di prodotti alimentari.