Fisco

Studi di settore: l'adeguamento non è emendabile in contenzioso


Studi di settore: il caso di specie

Il caso riguarda una srl che in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi ha deciso di adeguarsi alle risultanze derivanti dalla compilazione degli studi di settore. In seguito detta srl ha ricevuto una cartella di pagamento relativa ai mancati versamenti degli importi determinati in seguito all'adeguamento stesso.
La società ha dunque deciso di impugnare la cartella asserendo che gli importi pretesi derivassero da un'errata compilazione degli studi. Nel dettaglio gli errori sono stati attribuiti al valore dei beni strumentali e alle spese per l'acquisto di servizi. Da qui la richiesta di poter emendare gli studi in fase di contenzioso.
L'Agenzia delle Entrate, di contro, si è opposta affermando che la società avrebbe dovuto emendare gli studi entro i termini per la trasmissione della dichiarazione integrativa, affermando l'impossibilità di farlo in sede di contenzioso.
La CTP ha accolto il ricorso del contribuente, mentre la CRT ha deciso per un rigetto, accogliendo le ragioni delle Entrate.

Studi di settore: la sentenza della Suprema Corte

La Cassazione, con la sentenza n. 21803 depositata il 20 settembre 2017, ha stabilito che pur garantendo al contribuente la possibilità di di opporsi alle pretese dell'amministrazione finanziaria, non è possibile emendare gli studi di settore in fase di contenzioso. Questo a meno che il contribuente stesso non produca le prove che dimostrino che l'errore sia sato commesso, ma anche che si tratti di un errore importante e riconoscibile da parte del Fisco, sulla base della disciplina dei vizi di volontà, regolati dall'artt. 1427 e seguenti del Codice Civile.
Nel caso di specie sono state fornite esclusivamente le prove a dimostrazione dell'errore e della sua importanza, non anche della riconoscibilità. Per questo motivo la Suprema Corte ha deciso di accogliere le ragioni dell'amministrazione finanziaria.