Fisco

Trattamento fiscale di bonus qualitativi per attività di marketing


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.16128/2017, ha rigettato il ricorso di un concessionario di autovetture che aveva impugnato la decisione della CTR dell’Abruzzo, la quale, in parziale riforma della decisione dei giudici di prime cure, aveva ritenuto fondato l’accertamento del Fisco svolto nei confronti del concessionario, reo di aver omesso, secondo l’amministrazione finanziaria, di fatturare i premi corrisposti in suo favore dalla casa madre automobilistica per la ricorrenza di un rapporto sinallagmatico rispetto al raggiungimento degli standard contrattuali. Secondo il fisco, tali premi dovevano essere assoggettati ad IVA, in quanto erano da considerarsi quali corrispettivi per prestazioni di servizi rese in favore della casa madre, in virtù del contratto esistente tra le parti (casa automobilistica – concessionario).

Secondo il concessionario ricorrente, i giudici avevano errato nel ritenere l’esistenza di una obbligazione di fare e di un rapporto di corrispettività tra bonus e prestazione dei servizi; tali somme, mancando il criterio della corrispettività, quindi, non erano assoggettabili ad IVA, ex articolo 2 del medesimo Dpr.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che in tema di bonus o premi occorre necessariamente distinguere tra bonus qualitativi, bonus quantitativi e bonus misti.

Per bonus quantitativi si intendono i compensi versati a fronte di un’attività svolta dal cliente (in tal caso il concessionario) che incide direttamente sul volume d’affari del fornitore (casa madre); nel concetto di bonus qualitativi invece rientrano le elargizioni erogate in virtù di attività di natura collaterale, distinte dall’obbligazione contrattuale principale dovuta in favore del fornitore in base al contratto, si pensi ad operazioni tipo attività di marketing o attività comunque connesse alla fidelizzazione della clientela. Esistono poi i bonus misti riferiti ad erogazioni condizionate al raggiungimento di determinati obiettivi di natura economica e qualitativa (Cassazione, pronuncia 11398/2015).

Per i bonus quantitativi e i bonus misti, secondo la Corte, si applica il trattamento fiscale riservato a sconti e abbuoni, art. 26 secondo comma del DPR n. 633/72; in particolare, nel caso di bonus misti, la disposizione citata si applica quando lo sconto sia riconosciuto in virtù del rispetto di obbligazioni qualitative funzionali al conseguimento di un determinato obiettivo di natura economica (Cassazione, pronuncia 11398/2015).
Per quanto riguarda i bonus qualitativi invece, si applica il regime ordinario quando ciò che viene erogato dal fornitore dei beni (casa madre) viene versato in virtù di obbligazioni di fare (riconducibili alle prestazioni di servizi secondo la definizione contenuta all’art. 3 primo comma DPR n. 633/72) previste nel contratto adempiute dal fornitore e quindi quando tra le prestazioni delle parti sussiste un rapporto sinallagmatico.

Quindi, afferma la Corte, approvando, nel caso di specie, le motivazioni della sentenza dei giudici tributari d’appello, quando viene accertata la corrispettività tra i bonus riconosciuti e i risultati relativi a standard qualitativi dipendenti dall’adempimento di specifiche attività (servizi), quando il cliente si impegna contrattualmente ad eseguirle e nel contratto il non adempiere ad esse o adempiervi in maniera inesatta viene qualificato, come motivo di risoluzione contrattuale, allora tali bonus devono essere fatturati dal cliente/concessionario.

I bonus qualitativi costituiscono pertanto incentivi che la società concedente offre al cliente per lo svolgimento di operazioni connesse a quella principale, come attività di natura promozionale o di marketing; trattandosi di remunerazioni offerte dietro prestazioni di servizi previste in specifiche disposizioni contrattuali, essi devono essere qualificati come corrispettivi e come tali sono soggetti ad Iva, ai sensi dell'articolo 3 del Dpr 633/1972.