Scissione parziale proporzionale: la successiva cessione non è abuso del diritto
Scissione parziale proporzionale: il quesito del contribuente
L'istante è una società che opera in campo sanitario ed è proprietaria di un compendio immobiliare utilizzato in parte per l'operatività della società stessa e in parte concesso in locazione a terzi. La compagine sociale è composta da due soci persone fisiche e da un socio società per azioni.
L'istante intende concludere un'operazione straordinaria di scissione parziale proporzionale in favore di una srl neocostituita che avrà come oggetto sociale la gestione del suddetto compendio immobiliare, mentre la scissa continuerà a gestire l'operatività. Non sono previsti conguagli in denaro per i soci.
Una volta conclusa l'operazione, i soci della scindenda cederanno le proprie quote ad una Spa, società interessata all'acquisto dell'attività al netto del compendio immobiliare, ma che si impegna a stipulare contratti di locazione per detto compendio per una durata di sei anni più sei di proroga.
L'istante ritiene che l'operazione descritta non risulti abusiva ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 212/2000, con riferimento all'IRES e all'imposta di registro. Questo perché:
- la scindenda proseguirà la propria attività caratteristica;
- la beneficiaria riceverà gli immobili ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla scindenda.
Scissione parziale proporzionale: la risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 97/E del 25 luglio 2017, risponde confermando l'interpretazione dell'istante: in questo tipo di operazione non si configura abuso del diritto.
Nella risoluzione si specifica, infatti che:
"Secondo il disposto del comma 1 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del2000, e successive modificazioni, recante la "Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale", affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario";
b) l’assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali";
c) l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".
L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività."
Concentrandosi esclusivamente sul vantaggio fiscale indebito ai fini IRES, l'Agenzia conclude che:
"non si rinviene l'esistenza di un "indebito vantaggio fiscale" riconducibile alle fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 212 del 2000, in una scissione parziale proporzionale - come quella rappresentata nell'istanza - tesa alla creazione di una o più società destinate ad accogliere i rami operativi dell'azienda da far circolare, successivamente, sotto forma di partecipazioni da parte dei soci-persone fisiche [...], poiché, come detto, il legislatore consente diverse strade, tutte poste sullo stesso piano e aventi, quindi, pari dignità fiscale."
Per quanto riguarda l'imposta di registro le Entrate non esprimono giudizi in merito ad eventuale abuso del diritto, poiché le regole e i criteri applicabili per la corretta tassazione degli atti sono dettate dall’art. 20, DPR131/1986, secondo cui “l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.