Antiriciclaggio: in vigore il nuovo decreto
Antiriciclaggio: soppressione del registro
Il D.Lgs. 90/2017 che recepisce la IV Direttiva europea antiriciclaggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/06/17, è entrato in vigore oggi. Il decreto, tra l'altro, stabilisce l'immediata soppressione del registro su cui i professionisti erano obbligati ad annotare le prestazioni professionali per l'adeguata verifica della clientela.
Tra le novità anche la comunicazione dei dati del titolare effettivo da trasmettere al Registo Imprese, previsione introdotta dal novellato art. 21 D.Lgs. 231/2007: l'obbligo riguarda le imprese dotate di personalità giuridica, dunque Srl, Spa, Sapa e cooperative.
Vi è poi l'introduzione delle comunicazioni oggettive: i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare periodicamente all'UIF i dati e le informazioni che riguardano operazioni a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Antiriciclaggio: nuovi obblighi di conservazione
La soppressione del registro, di cui al paragafo precedente, impone più consistenti obblighi di conservazione dei documenti e delle informazioni che potrebbero prevenire operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si tratta di un'indicazione generica del legislatore che allarga notevolmente l'ambito entro il quale vi è l'obligo di conservazione.
Tuttavia la documentazione conservata dovrà contenere un set di informazioni utili ad individuare:
- data di conferimento dell'incarico;
- dati identificativi del cliente;
- dati del titolare effettivo;
- dati dell'esecutore;
- informazione su scopo e natura della prestazione;
- data, importo e causale dell'operazione;
- metodo di pagamento.
La conservazione è obbligatoria per 10 anni a partire dall'esecuzione della prestazione o dalla conclusione di un rapporto di collaborazione continuativo.
Le regole tecniche per la conservazione sono ancora in fase di emanazione, ma tutto lascia supporre che saranno ammesse sia la conservazione elettronica sia quella cartacea.