Lavoro

Prestazioni occasionali: primi chiarimenti INPS


L’art. 54 bis del D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione della Legge n.96/2017, disciplina le prestazioni di lavoro occasionale.  La norma prevede due possibilità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale, in base alle categorie dei datori di lavoro, all’oggetto della prestazione e alla misura minima dei compensi e dei diritti di contribuzione obbligatoria. Vedasi al riguardo le nostre news:

Le nuove prestazioni occasionali PARTE I

Le nuove prestazioni occasionali PARTE II

L’INPS ha emanato la Circolare n. 107 del 5 luglio 2017, con la quale ha fornito le indicazioni operative necessarie alla corretta gestione delle nuove prestazioni occasionali.

La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa. l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto - www.inps.it - al seguente servizio: Prestazioni Occasionali

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni: - per le Pubbliche Amministrazioni; - per le imprese agricole; - per gli altri utilizzatori. All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi. Al momento della registrazione il prestatore deve indicare un conto corrente a lui intestato su cui effettuare il pagamento della prestazione, in caso ne fosse sprovvisto l’INPS provvederà a inoltrare un assegno presso le Poste Italiane con un onere di pagamento, a carico del prestatore, pari a 2,60 Euro.

Libretto Famiglia

Attraverso questa modalità l’utilizzatore (esclusivamente persona fisica) può remunerare solo le prestazioni occasionali svolte in suo favore per lavori domestici, assistenza domiciliare a bambini, anziani o disabili e per insegnamento privato supplementare.

Al termine della prestazione lavorativa e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore deve comunicare presso la piattaforma INPS i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento, il numero di titoli utilizzati, la durata della prestazione e l’ambito di svolgimento.

Dal mese di gennaio 2018 il contributo Bonus Baby Sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il Libretto Famiglia, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.

Contratto di Prestazione Occasionale

Gli utilizzatori che possono ricorrere a questa tipologia di lavoro occasionale sono i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni di natura privata e amministrazioni pubbliche.

Non è ammesso il ricorso a questa modalità per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; il requisito dimensionale sarà inizialmente autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma INPS.

L’utilizzatore dovrà comunicare sul Portale, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione, tutte le informazioni relative al prestatore, al compenso, luogo e ora di svolgimento e tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro. Nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata l’utilizzatore, sempre telematicamente, deve revocare la dichiarazione inoltrata entro il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione; superato questo termine la prestazione si intende automaticamente effettuata e l’INPS procede al pagamento del compenso.

Le Pubbliche Amministrazioni possono fare ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale solo nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti, per lo svolgimento di lavori di emergenze correlati a calamità o eventi naturali, per attività di solidarietà e per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.  Alle Pubbliche Amministrazioni non si applica il divieto di utilizzare questa prestazione per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti.

Si evidenzia che l’Istituto, anche in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

Modalità di versamento

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali sono: versamento tramite modello F24 con causale LIFA in caso di Libretto Famiglia e con causale CLOC in caso di Contratto di prestazione Occasionale (le Pubbliche Amministrazioni possono usare il modello F24EP) o tramite strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c. Le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni entro 7 giorni dall’operazione di versamento.

La circolare fornisce istruzioni in merito all'utilizzo del lavoro occasionale nell'ambito agricolo e della Pubblica Amministrazione.