Scissione parziale asimmetrica: non abusiva l'assegnazione agevolata
Scissione parziale asimmetrica: il quesito del contribuente
L'istante è una società che esercità l'attività di locazione immobiliare di beni propri, nel dettaglio di un unico stabile di civile abitazione, in contabilità ordinaria la cui mggioranza dei soci ha manifestato la volontà di procedere all'assegnazione agevolata di beni immobili ai sensi dell'art. 1, commi 115-120, della legge n. 208/2015.
Posto che la società non ha mezzi finanziari per pagare le imposte relative all'assegnazione e che due soci si sono opposti alla stessa, si è deciso di procedere comunque ponendo in essere una scissione parziale asimmetrica non proporzionale in cui le quote della beneficiaria, una Sas di nuova costituzione, verranno attribuite ai due soci della scindenda contrari all'assegnazione agevolata.
A seguito della scissione verrà effettuata l'assegnazione agevolata degli immobili della scissa, ciascuno ai soci a cui sono attualmente concessi in locazione. Terminata l'assegnazione la scissa verrà messa in liquidazione.
L'istante precisa che "l'assegnazione delle partecipazioni sarà effettuata secondo un rapporto di cambio congruo, non provocando un arricchimento o un impoverimento di alcuni soci; non si verificherà, pertanto, alcun trasferimento di ricchezza tra i soci interessati."
Dal momento che l'operazione avverrebbe agli stessi importi ed oneri, anche nel caso in cui non fosse preceduta dalla scissione, l'istante non ritiene vi siano i presupposti per considerarla abusiva del diritto.
Scissione parziale asimmetrica: la risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 98/E del 26 luglio 2017, conferma quanto prospettato dall'istante e dunque la leggittimità dell'intera operazione.
L'Agenzia ritiene infatti che scissione e successiva assegnazione siano in con la disciplina sull'assegnazione agevolata e non finalizzata ad aggirare l'ordinamento. Si richiama a tal proposito la circolare 26/E del 2016, in relazione all'assegnazione dei beni soltanto ad alcuni dei soci, che afferma: “non costituisce causa ostativa l’attribuzione di beni agevolabili solo a taluni soci anziché alla generalità degli stessi”.
La scissione viene dunque considerata dall'Amministrazione finanziari, quale una mera attività di riorganizzazione dell'assetto societario al fine di poter assegnare i beni soltanto ad alcuni di essi, operazione dunque meritevole di tutela.
Per quanto conterne l'imposta di registro, le Entrate richiamano la risoluzione 97/E del 2017, ribadendo la natura residuale della normativa sull'abuso del diritto.