Determinazione del reddito agricolo da allevamento per il biennio 2016-2017
Nella G.U. del 13 luglio è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali che individua per il biennio 2016-2017 i criteri per la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, secondo quanto stabilisce l'art. 32, comma 2, lettera b), del Tuir, e l'art. 56, comma 5, dello stesso testo unico.
L’art. 13 comma 2 del Tuir prevede che "con decreto… è stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata"; l’art. 56 comma 1 del medesimo decreto così dispone "il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto…".
Il numero dei capi che rientra nel limite entro il quale il reddito resta da considerarsi agricolo (nel caso di superamento diventa reddito d’impresa), il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e il coefficiente moltiplicatore previsti dall'art. 56, comma 5, del Tuir, per il biennio 2016- 2017 restano invariati rispetto al passato. Il provvedimento del MEF, infatti, rimanda alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il 20 aprile 2006 e alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 32, comma 2, del Tuir, l'attività di allevamento, svolta da persone fisiche, è da considerarsi come produttiva di reddito agrario se effettuata "con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno"; superato tale limite, ai sensi dell'articolo 56, comma 5, Tuir, tale attività concorre a formare reddito d'impresa, nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione.
Per il biennio 2016-2017 i parametri di riferimento restano dunque quelli fissati nel DM del 2006, contenuti nelle tre tabelle allegate che tengono conto delle fasce di qualità in cui vengono suddivisi i terreni, per ogni singola fascia del numero di unità foraggere producibili per ettaro e del numero di capi allevabili per ettaro.