Fisco

Comunicazioni IVA: chiarimenti delle Entrate sul ravvedimento operoso


Comunicazioni IVA: ravvedimento comunicazioni dei dati delle fatture

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, la sanzione amministrativa prevista è pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo pari a 1.000 euro (questo significa che superate le 500 fatture, non verranno conteggiate ulteriori sanzioni).
Detta sanzione può essere ridotta della metà, dunque 1 euro per ciascuna fattura con un limite massimo di 500 euro, in due casi:

  • comunicazione trasmessa entro quindici giorni dalla scadenza trimestrale;
  • trasmissione corretta dei dati entro quindici giorni dalla scadenza trimestrale.

A questi importi, poi, vanno applicate le regole ordinarie previste per il ravvedimento operoso, e dunque prendendo a riferimento la prima scadenza del 31 maggio 2017:

  • correzione con sanzione ridotta entro il 15 giugno 2017;
  • sanzione base ridotta a 1/9 entro il 29 agosto anno 2017 (quindi con un importo massimo calcolato su 500 euro pari a 55,55 euro);
  • sanzione base ridotta a 1/8 entro il 30 aprile anno 2018 (quindi con un importo massimo calcolato su 500 euro pari a 62,50 euro);
  • sanzione base ridotta a 1/7 entro il 30 aprile anno 2019 (quindi con un importo massimo calcolato su 500 euro pari a 71,43 euro);
  • sanzione base ridotta a 1/6 entro il 30 aprile anno 2023 (quindi con un importo massimo calcolato su 500 euro pari a 83,33 euro);
  • sanzione base ridotta a 1/5 fino alla notifica dell'atto impositivo (quindi con un importo massimo calcolato su 500 euro pari a 100 euro);

Comunicazioni IVA: ravvedimento comunicazioni liquidazioni periodiche IVA

Per quanto concerne le comunicazioni legate alla liquidazioni periodiche IVA, le sanzioni amministrative previste vanno da 500 a 2.000 euro, con una riduzione del 50% in caso di:

  • comunicazione trasmessa entro quindici giorni dalla scadenza trimestrale;
  • trasmissione corretta dei dati entro quindici giorni dalla scadenza trimestrale.

L'applicazione del ravvedimento operoso segue la tempistica indicata nel paragrafo precedente.
In merito alla trasmissione della comunicazione, le Entrate precisano che:

  • qualora la regolarizzazione intervenga prima della scadenza della relativa dichiaraizione IVA, andrà trasmessa o ritrasmessa la comunicazione periodica;
  • nel caso in cui la regolarizzazione avvenga direttamente in dichiarazione IVA o in data successiva alla presentazione della stessa (in questo secondo caso andrà presentata una dichiarazione IVA integrativa), viene meno l'obbligo di comunicazione periodica.