Locazioni brevi: pronto il codice tributo per le ritenute
Locazioni brevi: la nuova disciplina
Il Dl 50/2017, manovra correttiva, ha introdotto la disciplina delle cosiddette locazioni brevi, fenomeno in espansione fortemente legato alla sharing economy e dunque alla possibilità di condividere i propri immobili per soggiorni inferiori a 30 giorni.
Le locazioni brevi, per essere considerate tali ai fini fiscali devono avere le seguenti carateristiche:
- essere stipulate per un periodo inferiore ai 30 giorni, come detto,
- essere stipulate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa;
- devono riguardare immobili ad esclusivo uso abitativo.
Locazioni brevi: codici tributo e modalità di versamento
Gli intermediari immobiliari, inclusi quelli operanti tramite portali online, per le locazioni brevi stipulate a partire dal 1° giugno 2017, devono trattenere e versare una ritenuta pari al 21% sui proventi derivanti dalla locazione.
La ritenuta va versata entro il 16 del mese successivo a quella in cui è avvenuto l'accredito di detti proventi ed è operata:
- a titolo di imposta se vi è l'opzione per la cedolare secca;
- a titolo di acconto se manca tale opzione.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 che va compilato alla sezione "Erario" utilizzando il codice tributo "1919" (Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) e indicando il mese e l'anno a cui la ritenuta si riferisce.
L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che:
"È in corso di definizione anche il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che individua le modalità con le quali i predetti soggetti assolvono gli adempimenti di comunicazione dei dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite nonché di certificazione e dichiarazione delle ritenute operate."