Fisco

Trasporti di beni in esportazione non imponibili IVA solo se effettuati nei confronti dell’esportatore o del destinatario dei beni


L’esenzione prevista per i trasporti di beni in esportazione o in importazione presuppone un rapporto giuridico diretto tra il vettore, da un lato, e l’esportatore, l’importatore o il destinatario dei beni, dall’altro. Di conseguenza, non beneficia dell’esenzione il trasporto di beni verso un Paese extra-UE, se il medesimo non è fornito direttamente al mittente o al destinatario dei beni.

Con questa conclusione, raggiunta dalla Corte di giustizia nella causa C-288/16 del 29 giugno 2017, è stata fornita l’interpretazione dell’art.146, par. 1, lett. e), della Direttiva n.2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri dell’Unione europea esentano da IVA “le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente agli articoli 132 e 135 qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni che beneficiano delle disposizioni previste all’articolo 61 e all’articolo 157, paragrafo 1, lettera a)”.

La pronuncia in commento, in particolare, è diretta a stabilire se, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, la condizione prevista dalla norma, in base alla quale le prestazioni di servizi in oggetto devono essere “direttamente connesse” a esportazioni o importazioni di beni, implichi l’esistenza di un rapporto giuridico diretto tra il prestatore, da un lato, e il committente o il destinatario dei beni, dall’altro.

La Corte, alla luce del tenore letterale della norma in esame, ha ritenuto che l’esenzione non possa estendersi ai rapporti intrattenuti dal prestatore con soggetti diversi dal committente o dal destinatario dei beni, anche perché tale soluzione sarebbe in contrasto con la finalità perseguita dal citato art. 146, par. 1, lett. e), della Direttiva n. 2006/112/CE, che è quella di garantire la tassazione delle prestazioni di servizi in oggetto nel luogo in cui le stesse sono destinate, vale a dire nel luogo in cui i beni sono consumati.

L’interpretazione fornita dai giudici dell’Unione è difforme da quella offerta dall’Amministrazione finanziaria in merito alla corrispondente previsione dell’art.9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n.633/1972, che qualifica come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili IVA, “i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69”.

La C.M. n. 26/411138 del 1979, infatti, per i predetti trasporti di beni ha chiarito che “il beneficio si rende applicabile anche nel caso in cui gli stessi vengano effettuati da più vettori o da terzi sub-contraenti”, per cui sarebbe opportuno – in considerazione dell’intervento giurisprudenziale in esame – che l’Agenzia delle Entrate intervenisse in via ufficiale per precisare se la non imponibilità sia ancora estensibile alle prestazioni di trasporto rese da sub-vettori o da sub-contraenti.