Fisco

Circolare n. 19/E: riapertura dei termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria


Con la circolare n.19/E del 12 giugno 2017 l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti riguardanti le modalità di accesso alla voluntary disclosure bis, introdotta dal DL 193 del 22 ottobre 2016. La nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria, finalizzata all’emersione e al rientro di capitali, è rivolta ai contribuenti che intendono sanare spontaneamente le omissioni e le irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie; gli stessi potranno avvalersi della riapertura dei termini della procedura entro il 31 luglio 2017.

Le richieste validamente presentate entro il 31 luglio 2017 potranno essere integrate entro il 30 settembre 2017 al fine di correggere o modificare i documenti e le informazioni fornite in precedenza. L’ottica della riapertura della procedura resta quella di sanare le infedeltà dichiarative passate e porre le basi per l’avvio di un rapporto col Fisco improntato alla reciproca fiducia, nel rispetto delle linee guida dettate dall’OCSE.

Il modello per la richiesta di accesso alla nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria e le relative modalità attuative sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 233984, del 30 dicembre 2016.

La riapertura dei termini in argomento si applica sia per l’emersione di attività estere (collaborazione volontaria internazionale), sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali (imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, Irap, IVA) e dei sostituti d’imposta, nonché dei contributi previdenziali (collaborazione volontaria nazionale).

Ambito soggettivo

L’accesso alla voluntary disclosure bis, nella sua declinazione internazionale, è consentito alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e alle associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato, direttamente o per interposta persona, gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. Sul versante nazionale invece, oltre ai soggetti elencati in precedenza, possono aderire alla procedura di collaborazione volontaria anche i contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

Ambito oggettivo e temporale

Con la riapertura dei termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria i contribuenti potranno sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. La riapertura dei termini per la regolarizzazione è stata indotta dalla volontà di perseguire ed intensificare la lotta all’evasione fiscale internazionale, come dimostra l’estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale: è stato ampliato l’elenco dei Paesi che, in caso di detenzione di investimenti o di attività di natura finanziaria presso gli stessi, consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni previste dalla procedura di collaborazione volontaria. Si pensi ad esempio ai Paesi black list che hanno sottoscritto particolari accordi di scambio d’informazioni, ampliando così l’elenco dei Paesi disponibili ad offrire la possibilità di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure sanzionatorie nonché della disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. In tale elenco oggi figurano anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra, che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016.

Per quanto riguarda invece i termini per l’accertamento, di cui agli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, e i termini per la notifica dell’atto di contestazione, di cui all’art. 20, co. 1, del D. Lgs. 472/1997, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le sole attività oggetto della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati al 31 dicembre 2018.

Rispetto alla procedura di collaborazione volontaria preesistente, l’art. 5-octies del DL 193/2016 ha delineato un procedimento nuovo che consiste:

  • nel pagamento spontaneo da parte dell’istante a seguito di autoliquidazione delle somme dovute, con conseguente specifico controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente dovrà pagare quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base ai dati contenuti nell’istanza presentata, entro il 30 settembre 2017 o in tre rate mensili di pari importo,
  • nella previsione di presunzioni legate al possesso di contanti o valori al portatore. Si tratta della presunzione che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazioni degli obblighi di dichiarazione dei redditi, delle imposte sostitutive, dell’Irap e dell’IVA, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti.

Infine l’Agenzia ha messo a disposizione un software che permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute. L’applicativo è disponibile sul sito delle Entrate, nella sezione servizi fiscali online senza registrazione. La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del relativo modello di pagamento F24.