Aggiornati ai fini IMU i coefficienti dei fabbricati D non censiti
Il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 18 aprile 2013 (su GU n.97 del 26-4-2013) aggiorna - ai fini della determinazione del valore IMU - i coeffciienti dei fabbricati previsti dall'art 5 comma 3 del DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504, ossia:
" Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991:1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989:1,15; per l'anno 1988:1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo."
I nuovi coefficienti sono :
per l'anno 2013 = 1,03;
per l'anno 2012 = 1,05;
per l'anno 2011 = 1,09;
per l'anno 2010 = 1,11;
per l'anno 2009 = 1,12;
per l'anno 2008 = 1,16;
per l'anno 2007 = 1,20;
per l'anno 2006 = 1,23;
per l'anno 2005 = 1,27;
per l'anno 2004 = 1,34;
per l'anno 2003 = 1,39;
per l'anno 2002 = 1,44;
per l'anno 2001 = 1,47;
per l'anno 2000 = 1,52;
per l'anno 1999 = 1,54;
per l'anno 1998 = 1,57;
per l'anno 1997 = 1,61;
per l'anno 1996 = 1,66;
per l'anno 1995 = 1,71;
per l'anno 1994 = 1,76;
per l'anno 1993 = 1,79;
per l'anno 1992 = 1,81;
per l'anno 1991 = 1,85;
per l'anno 1990 = 1,94;
per l'anno 1989 = 2,02;
per l'anno 1988 = 2,11;
per l'anno 1987 = 2,29;
per l'anno 1986 = 2,46;
per l'anno 1985 = 2,64;
per l'anno 1984 = 2,81;
per l'anno 1983 = 2,99;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17.