Risoluzione n. 59/E: erogazioni liberali destinate ad associazioni legalmente riconosciute che svolgono attività nello spettacolo
Con la Risoluzione n. 59/E del 12 maggio 2017 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l’interpretazione dell’art. 15 co. 1, lett. i) del Tuir. Nello specifico trattasi di una consulenza giuridica proposta da un’associazione senza fini di lucro, legalmente riconosciuta, che opera al fine di promuovere eventi musicali legati al settore dello spettacolo, svolgendo l’attività sia in modo diretto che indiretto. La stessa riceve erogazioni liberali da parte di persone fisiche, persone giuridiche ed enti destinando la maggioranza dei fondi raccolti ad un altro ente che, nel rispetto delle indicazioni dell’istante, è deputato alla diretta produzione di spettacoli musicali per suo conto.
L’attività organizzata direttamente dall’associazione consiste nella produzione di eventi musicali, nei quali i musicisti vengono direttamente retribuiti dallo stesso ente organizzatore, utilizzando parte delle erogazioni liberali ricevute. L’attività indiretta è invece svolta tramite il trasferimento dei fondi incassati all’ente terzo, che opera e persegue l’esercizio esclusivo dell’attività musicale utilizzando tali somme nel rispetto dei vincoli posti dall’associazione e, comunque, esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo.
L’associazione ha richiesto alle Entrate se l’utilizzo di tali somme di denaro per le attività indirette possano essere da ostacolo ai fini dell’ottenimento dei benefici previsti dalla citata lett. i), co. 1, art. 15 del Tuir; tale norma prevede una detrazione dall'imposta lorda del 19% per le erogazioni liberali in denaro, di importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, destinate a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
L'Agenzia delle entrate ha accolto positivamente le richieste dell'associazione: secondo l'Amministrazione finanziaria la circostanza che la produzione nei vari settori dello spettacolo sia svolta anche per mezzo di un ente terzo, non osta alla fruizione del beneficio in commento. In ogni caso, le erogazioni non utilizzate per le finalità sopra esposte entro il termine di due anni dalla data del ricevimento, dovranno totalmente confluire tra le entrate dello Stato. Resta fermo l'onere di vigilanza in capo all’associazione istante circa l’effettivo utilizzo dei fondi da parte dell'ente esterno.
Le Entrate ricordano infine che per le erogazioni trasferite dall'associazione all'ente terzo, l'istante non potrà a sua volta usufruire dell’art-bonus (di cui all’articolo 1, DL n. 83/2014) o della detrazione di cui al suddetto articolo 15 del Tuir, in quanto non è consentito il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi.