Risoluzione 57/E: i controlli sulle compensazioni orizzontali partono dal 1° giugno
Il DL 50/2017, in vigore dal 24 aprile 2017, ha introdotto diverse novità in merito all'utilizzo in compensazione dei crediti tributari. In particolare le novità riguardano:
- l'obbligo per i titolari di partita IVA di utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle entrate (F-24 web o F-24 online) per la compensazione esterna dei crediti tributari (IVA, imposte dirette, Irap, ritenute, etc.), qualunque sia l’importo da compensare. In precedenza tale obbligo era previsto solo per le compensazioni del credito IVA oltre la soglia dei 5.000 euro.
- l'obbligo di richiedere il visto di conformità per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro (la soglia previgente era posta a 15.000 euro). I titolari di partita IVA dovranno quindi far apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi; l'inosservanza della suddetta condizione comporta il recupero delle somme mediante l’emissione di un atto di contestazione (disciplinato dall’art. 1, co. 421, della L. n. 311/2004) con l'applicazione dei relativi interessi e sanzioni.
Con la Risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 l'Agenzia fornisce i primi chiarimenti circa la decorrenza delle suddette novità. In primis le Entrate chiariscono che le nuove disposizioni trovano applicazione per tutte le dichiarazioni presentate successivamente al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del DL 50/2017. Pertanto, tali disposizioni non hanno efficacia ad esempio per le dichiarazioni IVA presentate nei termini (28 febbraio 2017) per le quali restano applicabili le regole preesistenti (visto di conformità per i crediti di ammontare superiore a 15.000 euro). Le Entrate quindi confermano che non saranno scartate le deleghe di pagamento presentate successivamente al 24 aprile, che utilizzano in compensazione crediti di importo inferiore a 15.000 euro, emergenti da dichiarazioni trasmesse ante modifiche.
Per converso nel caso in cui la dichiarazione non sia ancora stata presentata dal contribuente, come ad esempio nel caso di dichiarazione IVA 2017 presentata in ritardo (entro i 90 giorni) o dichiarazione integrativa, trovano invece applicazione le nuove disposizioni, con la necessaria apposizione del visto di conformità per le compensazioni dei crediti superiori a 5.000 euro.
Infine la Risoluzione 57/E affronta anche il tema dell'obbligo di utilizzare i canali telematici delle Entrate per tutte le compensazioni orizzontali, senza purtroppo fornire alcun chiarimento circa l'ambito di applicazione della disposizione: le Entrate scrivono che "in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno p.v.".