Fisco

Requisiti per fruire dell’agevolazione prima casa: la dichiarazione resa in atto può essere rettificata


Con la Risoluzione n. 53/E del 27 aprile 2017 l’Agenzia delle entrate riepiloga le condizioni per poter fruire dell’agevolazione prima casa. L’agevolazione per l’acquisto della prima casa consiste nell’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (nel caso di acquisto da privato o da impresa, ma con vendita esente IVA). Tale misura di favore spetta all’acquirente qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla Nota II bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro, approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Tra le condizioni prescritte dalla norma il legislatore ha previsto che l’acquirente debba richiedere la residenza nel Comune in cui è sito l’immobile o si impegni a trasferirvi la stessa entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile; in alternativa il contribuente può svolgere la propria attività nel predetto Comune.

L’interpello proposto dal contribuente concerne appunto l’interpretazione della nota II bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR; l’interpellante ha acquistato in data 29 gennaio 2016 un’abitazione per la quale ha richiesto le agevolazioni prima casa, dichiarando in atto che avrebbe svolto la propria attività nel Comune di ubicazione dell’immobile neo acquistato. Le aspettative lavorative del contribuente sono state disattese e alla fine del 2016 lo stesso ha concluso la propria attività professionale avviata ad inizio anno. L’interpellante a questo punto richiede alle Entrate se può conservare le agevolazioni prima casa ottemperando al secondo dei requisiti richiesti dalla norma, ossia trasferendo la propria residenza entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile, modificando la dichiarazione resa nell’originario atto di acquisto.

L’Amministrazione finanziaria ha accolto positivamente la richiesta del contribuente. Secondo l’Agenzia delle entrate, considerando che il termine dei 18 mesi risulta ancora pendente e che le due condizioni sopra esposte sono tra loro alternative, il contribuente può ancora fruire delle agevolazioni prima casa a patto che assuma l’impegno di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile; egli dovrà integrare l’atto originario nel rispetto delle medesime formalità giuridiche, provvedendo alla registrazione dell’integrazione presso l’ufficio in cui è stato registrato l’originario atto di acquisto. La rettifica potrà essere effettuata a condizione l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente non abbia già disconosciuto, con apposito avviso di liquidazione, le agevolazioni prima casa rilevando la mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato.