Voucher e tutela maternità
La Legge 92 del 28 giugno 2012 (Riforma del mercato del lavoro) al comma 4 dell’articolo 24 ha previsto sia l’obbligo del padre di astenersi dal lavoro obbligatoriamente per un giorno (e facoltativamente per altri due) sia la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. Tale contributo può essere richiesto anche se la madre ha già usufruito in parte del congedo parentale.
LAVORATRICI BENEFICIARE DEL DIRITTO: madri anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti che iscritte alla gestione separata. Non sono ricomprese le lavoratrici autonome.
MISURA E DURATA DEL BENEFICIO: l’importo del beneficio è di 300,00 euro mensili per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. Le lavoratrici part time potranno usufruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della riduzione del periodo di congedo parentale.
ACCESSO AL CONTRIBUTO: Le lavoratrici devono presentare domanda telematica all’istituto tramite PIN dispositivo. L’INPS nei limiti della copertura finanziaria di ciascun anno, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio. La graduatoria è definita tenendo conto dell’ISEE.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO: Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta, e accreditata presso l’INPS, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Il contributo per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene invece erogato attraverso il sistema di buoni lavoro cartacei.