La Consulta accoglie con favore la mediazione anche nel settore tributario


La mediazione tributaria non viola il diritto di difesa del contribuente, né il principio di ragionevolezza o tanto meno il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, peraltro la Costituzione italiana non contiene regole imperative che vietano l’inserimento nell’ordinamento di rimedi di natura amministrativa che ritardino l’accesso all’azione giudiziaria.

Così la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 38 depositata il 22 febbraio scorso, interviene nuovamente sull’istituto della mediazione tributaria di cui all’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011 (convertito, con modifiche, dalla legge 111/2011), che ha inserito nel Dlgs n.546/1992, l’art.17-bis.

La mediazione tributaria, già ampiamente utilizzata in altri ordinamenti dell’Unione Europea, è stata introdotta come strumento per diminuire il carico di contenzioso davanti alle commissioni tributarie, essa è costituita da un’istanza di reclamo e da un eventuale invito alla mediazione.
Con specifico riferimento all’attuale formulazione dell’articolo 17-bis, innanzi richiamato, è stabilito che la mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992: in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. In altri termini, per le suddette controversie, l’impugnazione/reclamo genera gli effetti del ricorso (processuali e sostanziali) e quelli della mediazione. Se la mediazione si conclude con esito positivo, viene formalizzato un accordo di mediazione con contestuale riduzione al 35% delle sanzioni dovute; diversamente, nel caso di esito negativo, ovvero se il reclamo non viene accolto, trascorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso, la controversia prosegue davanti al giudice naturale.

Estensione della mediazione

Dal 1° gennaio 2016, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 156 del 2015, il ricorso alla mediazione è stato esteso anche alle controversie relative all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all’agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016).

L’istruttoria, relativa al procedimento di mediazione, è gestita da apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti impugnabili. Si tratta di uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate. Per gli uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia il riferimento è costituito da apposite strutture di staff, alle dirette dipendenze del direttore.

In relazione alla ipotizzata incostituzionalità dell’art. 17 bis, la Corte Costituzionale si è espressa diverse volte, dapprima con la sentenza n.98/2014, a seguito della quale l’art. 17 bis è stato riformulato con l’ enunciato attuale; più di recente, la Consulta si è nuovamente pronunciata relativamente ad un dubbio di incostituzionalità avanzato dalla Commissione Tributaria di Milano sulla nuova formulazione dell’art. 17 bis; secondo i giudici milanesi, la norma violerebbe l’art. 111 della Costituzione, con particolare riferimento all’effettiva garanzia del diritto di difesa, non essendo idonea a garantire la terzietà e l’autonomia della struttura che gestisce la procedura della mediazione, pur prevedendo che tale fase precontenziosa sia gestita da soggetti - intesi come persone fisiche - diversi.

Tuttavia, la Corte Costituzionale ha rilevato che, trattandosi di una procedura conciliativa fuori dal processo che pone le parti in una posizione di assoluta parità, il cui esito positivo è rimesso per avere efficacia anche all’accettazione del contribuente, deve escludersi che un tale procedimento possa violare il diritto di difesa, il principio di ragionevolezza o, tanto meno, il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

La Corte dichiara, pertanto, chiusa la questione sulla ipotizzata illegittimità costituzionale dell’art. 17 –bis, guardando con favore all’istituto della mediazione anche nel settore tributario.