Diritto

Cessazione dell’appalto e riassunzione del servizio da parte del committente. E’ cessione d’azienda?


Così come si configura il trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio, quando il passaggio dei beni è di non trascurabile entità e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2013, n. 11918; Cass. 13 aprile 2011 n. 8460; Cass. 15 ottobre 2010 n. 21278; Cass. 10 marzo 2009 n. 5708; Cass. 8 ottobre 2007 n. 21023; Cass. 13 gennaio 2005 n. 493; Cass. 27 aprile 2004 n. 8054; Cass. 29 settembre 2003 n. 13949), allo stesso modo, analoghe considerazioni valgono quando alla cessazione dell’appalto, il servizio torni in gestione diretta all’imprenditore già committente.

Questa la decisione della Cassazione (sentenza n. 6770 del 15 marzo 2017) che trova conforto in numerose pronunce della Corte di Giustizia dell’UE. Secondo una giurisprudenza costante del giudice europeo, infatti, (per tutte: Corte giustizia UE, sez. II, 09/09/2015, Joào Filipe Ferreira da Silva e Brito più altri e giurisprudenza ivi citata), il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento, nel senso della direttiva 2001/23, consiste nel fatto che l’entità economica preservi la sua identità, a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione.

Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, è necessario considerare l’insieme delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione, fra le quali rientrano, in particolare:

  • il tipo d’impresa o di stabilimento in questione;
  • la cessione o meno degli elementi materiali;
  • il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento;
  • la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore;
  • il trasferimento o meno della clientela;
  • il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione;
  • la durata di un’eventuale sospensione di tali attività.

Considerando che i suddetti criteri, come sottolineato dai giudici della Cassazione, sono soltanto aspetti settoriali di un apprezzamento d’insieme, allora, il valore da attribuire rispettivamente ad essi, presi singolarmente, cambia in funzione dell’attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento ad oggetto.

L’accertamento dell’avvenuto trasferimento dei mezzi di produzione non è subordinato al trasferimento della proprietà degli elementi materiali (cfr. Corte di Giustizia, sez. III 15 dicembre 2005 Nurten Gliney-Górres e altri, punti 37-42 e giurisprudenza ivi richiamata) ed ancora, in relazione al trasferimento del personale, quando un’entità economica è in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali significativi, il mantenimento della sua identità, al di là dell'operazione di cui essa è oggetto, non può dipendere dalla cessione di tali elementi sicchè, nei settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, anche un gruppo di lavoratori— costituente parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore alla attività— può corrispondere ad un’entità economica.

Deve ritenersi applicabile, dunque, l’art. 2112 c.c. nell’ipotesi in cui al termine dell’appalto, l’impresa committente riassuma su di sé il servizio precedentemente dato in gestione all’appaltatore, configurandosi, in tali circostanze, cessione di ramo d’azienda.