Diritto

Indennità da perdita di avviamento anche se il conduttore vende prodotti monomarca


Questa la decisione della Corte di Cassazione che, nella sua sentenza n.7039 pubblicata il 20 marzo scorso, si è pronunciata in un caso in cui i proprietari di un immobile, concesso in locazione ad un’officina e rivendita di autovetture, contestavano la decisione dei giudici d’appello che, sulla base dell’art.35 della L. n.392/78, avevano riconosciuto al conduttore l’indennità da perdita di avviamento al termine della locazione, in quanto il locale era aperto al pubblico.

Rilevavano i ricorrenti che la corretta interpretazione dell’art.35 impone che l’indennità non venga riconosciuta, se l’attività del conduttore sia rivolta ad una ristretta cerchia di persone; considerando che nel caso di specie, l’attività era connessa alla riparazione e all’assistenza di una specifica marca di autovetture, quindi diretta ad una ristretta categoria di soggetti identificata nei proprietari di quella specifica marca, secondo i titolari dell’immobile locato, l’indennità non era dovuta.

Le precisazioni della Cassazione

La Cassazione, tuttavia, rimarcando il proprio orientamento, ha precisato che la funzione dell'indennità di avviamento è quella di ristorare il conduttore della perdita di quell'elemento positivo del patrimonio aziendale che deriva dal numero degli utenti e consumatori che nel corso del rapporto di locazione hanno avuto contatti con l'attività commerciale nell'immobile oggetto di locazione e contemporaneamente quella "di riequilibrare la posizione delle parti, onde evitare che il locatore possa realizzare un arricchimento senza causa per effetto dell'incremento di valore dell'immobile dovuto all'attività del conduttore (Cass.sent n. 22810 del 28/10/2009).

I requisiti che danno diritto all’indennità da perdita di avviamento e la funzione cui normativamente la stessa è destinata restano i medesimi anche nell’ipotesi di attività commerciali cosiddette monomarca, in quanto nessun rilievo può avere la circostanza che la generalità degli utenti e consumatori che accedono liberamente al negozio e fidelizzati al luogo di svolgimento dell'attività sia indirizzata all'acquisto di un bene o di un servizio di una sola marca.

Quando, infatti, vi è “contatto con il pubblico”, non ha alcun rilievo l’entità numerica dei frequentatori del locale, anche perché la nozione di pubblico di consumatori e di utenti sta ad indicare una generalità (originariamente) indifferenziata e non, necessariamente, una clientela occasionale, come peraltro già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che considera “pubblico” anche una cerchia di utenti o consumatori circoscritta.

La limitazione dell’attività ad una sola marca, quindi, risulta ininfluente al fine del riconoscimento dell’indennità da perdita di avviamento, in quanto il parametro di riferimento per la concessione della stessa indennità resta l’effettivo contatto con il pubblico.