Non pagano l'imposta di bollo la SCIA e altri atti di prevenzione incendi
La risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2013 delll'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento da riservare ad alcuni documenti, ai fini dell'imposta di bollo. Ne risulta che la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), così come l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che devono essere presentati ai Vigili del Fuoco, non sono soggetti all'imposta di bollo in quanto si tratta di semplici comunicazioni, a meno che non prevedano il rilascio di certificazioni o di un provvedimento.
Il nullaosta di fattibilità che i titolari delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi possono chiedere e le richieste di verifiche in corso d'opera per attestarne la rispondenza alle disposizioni in materia di prevenzione incendi sono, invece, soggetti ad imposta di bollo nella misura di euro 14,62 a foglio.
Rifacendosi alla risoluzione n. 109/E del 2001 che chiariva come le denunce di inizio attività (DIA), non prevedendo l'emanazione di un provvedimento, non fossero da assimilare alle istanze non trattandosi di semplici comunicazioni (quindi non soggette ad imposta di bollo), l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tali conclusioni possano essere applicate anche alla SCIA purché, a seguito della sua presentazione, non sia previsto il rilascio di un provvedimento o di certificazioni da parte dell’amministrazione ricevente.