Fisco

Iscrizione al VIES ai fini dell’esenzione delle cessioni intracomunitarie


Le Autorità fiscali dello Stato membro del cedente non possono disconoscere il regime di esenzione applicato alle cessioni intracomunitarie solo perché il cessionario non è iscritto nell’archivio VIES, a meno che sussistano seri indizi che lascino supporre l’esistenza di una frode e sia dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell’esenzione.

Il principio, espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza resa il 9 febbraio 2017 nella causa C-21/16, si basa sul presupposto che ricorrano le condizioni sostanziali per beneficiare dell’esenzione da IVA applicabile alle cessioni intracomunitarie di beni, essendo a tal fine richiesto che il potere di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all’acquirente e che il venditore provi che tale bene è stato spedito o trasportato in altro Stato membro. Nel caso di specie, è emerso infatti che l’esenzione, di cui all’art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, è stata negata per il solo motivo che l’acquirente, al momento delle vendite di cui trattasi, possedeva un numero di identificazione IVA, ma non era iscritto nel sistema VIES.

L'analisi dei Giudici

Secondo l’analisi compiuta dai giudici dell’Unione, l’iscrizione nel sistema VIES dei soggetti passivi che realizzano operazioni intracomunitarie consente al cedente di ottenere la conferma del numero di identificazione IVA del cessionario e, allo stesso tempo, permette alle Autorità fiscali nazionali di controllare le operazioni intracomunitarie e di rilevare eventuali irregolarità. Se, quindi, tale sistema risponde all’esigenza, prevista dall’art. 17 del Reg. UE n. 904/2010, di consentire agli Stati membri di disporre di una banca dati elettronica contenente l’elenco dei soggetti ai quali è stato attribuito il numero di identificazione IVA, è dato osservare che la norma, come interpretata dalla Corte, non richiede come condizione sostanziale dell’esenzione che il cessionario sia in possesso del numero di identificazione e, a maggior ragione, che quest’ultimo sia iscritto nel sistema VIES.

Del resto, i requisiti della soggettività passiva, enunciati dall’art. 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, sono collegati allo svolgimento, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, di un’attività economica, non essendo invece richiesto né il possesso di un numero di identificazione IVA, eventualmente specifico per la realizzazione di operazioni intracomunitarie, né l’iscrizione nel sistema VIES. Tali requisiti rivestono, pertanto, carattere formale ed, in quanto tali, non sono idonei a mettere in discussione il diritto del cedente ad applicare il regime di esenzione da IVA previsto per le cessioni intracomunitarie se ricorrono le condizioni sostanziali in precedenza richiamate.

Come rilevato dalla giurisprudenza della Corte europea, l’esenzione può essere disconosciuta in conseguenza del mancato rispetto di un requisito formale solo in due casi, vale a dire quando l’operatore abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell’IVA e quando la violazione abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (causa C-24/15, Plöckl).

Nella fattispecie in esame, le questioni sollevate dal giudice del rinvio si basano sul presupposto che ricorrano le condizioni sostanziali per beneficiare dell’esenzione prevista per le cessioni intracomunitarie di beni, per cui – in assenza di elementi idonei a ritenere che la detassazione non sia ammessa in conseguenza della violazione di un requisito formale (nella specie, la mancata iscrizione nel sistema VIES del cessionario) – la Corte ha concluso affermando che le Autorità fiscali dello Stato membro non possono disconoscere il regime di esenzione applicato alle cessioni intracomunitarie solo perché il cessionario non è iscritto nell’archivio VIES, a meno che sussistano seri indizi che lascino supporre l’esistenza di una frode e sia dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell’esenzione.

Dalla pronuncia in commento si desume come la normativa italiana, anche dopo le semplificazioni operate dal DLgs. n. 175/2014, resti disallineata rispetto alla disciplina comunitaria, se si considera che l’iscrizione al VIES costituisce presupposto essenziale per l’operatività in ambito intracomunitario dei soggetti passivi d’imposta italiani.