L'accertamento sulla cessione d'azienda deve essere dettagliato
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9032 del 15 aprile afferma che è illegittima l'eventuale ripresa a tassazione sulla cessione di azienda se l'Ufficio basa la valutazione sul prezzo di analoghe cessioni reperendo le informazioni su siti internet e giornali.
Secondo la Suprema Corte, l'Amministrazione finanziaria deve necessariamente anche allegare la documentazione.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva spiccato avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, rilevando l'omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda rappresentata dalla vendita della licenza del taxi.
Il contribuente presentava ricorso presso la Commissione provinciale che annullava l'atto; la Commissione regionale cui si appellava l'ufficio ribaltava la decisione e confermava l'atto.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso rilevando che l'ufficio aveva sicuramente la facoltà di procedere all'accertamento induttivo, basandosi su presunzioni semplici fondate su dati e notizie comunque raccolti; secondo la Corte di Cassazione "l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relazionem", ovvero con riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato, ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale", permettendo così al contribuente di difendersi.