Fisco

Start up e PMI innovative. I chiarimenti del MISE su verifiche e controlli


Si stringono i controlli su Start Up e PMI Innovative che il legislatore, con l’art. 25 del D.L. n. 179/2012 e l’art. 4 del D.L. n.3/2015, ha demandato agli uffici delle Camere di Commercio, che hanno il dovere di effettuare verifiche sull’esistenza (verifiche preventive) e la permanenza (verifiche dinamiche) dei requisiti per essere e restare iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle Start Up e PMI Innovative.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha recentemente emanato una circolare (n. 3696/C del 14 febbraio 2017) tesa a chiarire cosa esattamente gli uffici delle Camere di Commercio devono verificare in sede di indagine preventiva e in itinere sulle Start Up e PMI Innovative e quindi cosa le Start Up e PMI innovative devono dimostrare di possedere, ai fini dell’iscrizione nel registro speciale, quindi per ottenere la qualifica di Start Up e PMI Innovative e per il suo mantenimento, tenendo presente che vi sono alcune differenze da considerare tra i requisiti richiesti per le Start Up e le PMI Innovative.

Verifiche preventive relative alle Start Up Innovative

Per essere automaticamente iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese, la Start Up innovativa deve dimostrare di possedere i requisiti previsti dal comma 2 e dal comma 12 dell’art. 25 D.L. n. 179 nella domanda telematica debitamente compilata e presentata per l’iscrizione.

Si ricorda che per accedere alla qualifica di Start Up Innovativa e ottenere i benefici previsti è necessario:

  1. essere una società di capitali costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione: le verifiche verranno eseguite tramite ricerche sul registro imprese e presso la CONSOB;
  2. essere residente in Italia o in uno degli Stati dell’Unione o del SEE: gli uffici dovranno verificare che vi sia una sede produttiva (sede secondaria o unità locale) in Italia o una filiale sul territorio italiano (da Giugno 2017, tali verifiche saranno facilmente eseguibili tramite il BRIS - business registers interconnection system);
  3. essere costituita da non più di sessanta mesi;
  4. avere una produzione annua totale non superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (verifiche da effettuarsi a partire dai dati di bilancio depositati presso le Camere di Commercio, ovviamente vale solo per le start up di non nuova costituzione);
  5. non distribuire o aver distribuito utili (anche tale requisito non vale per le start up di nuova costituzione);
  6. avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  7. possedere un certo numero di dipendenti qualificati, dimostrandolo con allegazione dei titoli accademici e delle specializzazioni possedute da tali soggetti;
  8. possedere almeno una privativa industriale o intellettuale;
  9. aver effettuato spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa

La valutazione del possesso di almeno uno degli ultimi tre requisiti verrà effettuata analizzando la presenza di privative industriali o proprietà intellettuale, come un software originale sviluppato o un brevetto, verificandone la registrazione rispettivamente presso SIAE o gli uffici della proprietà industriale (UIBM); si valuterà il sito web o, in assenza, verrà richiesto un presentation desk all’impresa, in cui essa potrà presentare agli uffici della Camera di Commercio, anche la proposta innovativa fatta agli investitori o a partner industriali; inoltre, si valuterà la presenza dell’incubatore certificato e i bilanci della società per la stima delle spese in ricerca e sviluppo.

La circolare del MISE chiarisce il concetto di collaboratore qualificatoa qualsiasi titolo, menzionato dall’art. 25, che la Start Up deve dimostrare di possedere, precisando che devono intendersi dipendenti,  coloro che sono impiegati nella Start Up sia con un contratto di lavoro subordinato, che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”, rientrando in tale ultimo concetto la figura del socio amministratore. Tuttavia la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi da quella di “impiego”. In merito alla verifica quantitativa, l’ufficio deve controllare che nell’apposito campo informativo compilato dall’impresa siano stati descritti i titoli accademici più elevati conseguiti dai membri del team, facendo emergere con chiarezza il conseguimento della percentuale abilitante, anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalla società nell’autocertificazione di cui al comma 12, nella parte in cui detto comma richiede “l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili”.

L’ufficio è chiamato, nei limiti e secondo i principi stabiliti dall’articolo 71 del DPR 445 del 2000, a riscontrare l’autenticità delle dichiarazioni rese dall’impresa.

Verifiche in Itinere per le Start Up Innovative

Le verifiche in itinere o dinamiche per mantenere la qualifica di Start Up Innovativa dovranno essere eseguite ogni sei mesi e annualmente, a seguito di presentazione della dichiarazione da parte della Start Up che attesta il mantenimento dei requisiti richiesti, a tal proposito la permanenza di alcuni dei requisiti dovrà essere riverificata di volta in volta. La mancata presentazione della dichiarazione annuale o la verifica dell’assenza dei requisiti comporta la perdita della qualifica e la cancellazione automatica dal Registro speciale.

Per quanto concerne la decorrenza di 5 anni dalla data di costituzione e la necessaria conversione in PMI Innovativa, le Camere di Commercio comunicheranno le modalità semplificate per la conversione senza soluzione di continuità, prima della scadenza dei 5 anni.
Il 18 dicembre 2017 scatta il termine ultimo per le Start Up innovative già esistenti al momento dell’ entrata in vigore del Decreto Sviluppo 2012.

Verifiche Preliminari e in itinere per PMI Innovative

Anche per le PMI Innovative sono previste Verifiche preliminari per accedere alla qualifica. La PMI in sede di iscrizione dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui al DL n. 3/2015 art. 4, c.1. Allo stesso modo che per le Start Up, anche per le PMI Innovative è necessario procedere a verifiche dinamiche a intervalli fissi (ogni 6 mesi) per accertare la persistenza del possesso dei requisiti e poter mantenere tale qualifica, controllando annualmente altresì il permanere dei tre requisiti alternativi relativi all'innovazione tecnologica (DL 4/2015, art. 4, c. 1, lett. e) e la sussistenza degli altri requisiti desumibili dal bilancio presentato dalla PMI, pena la cancellazione dal registro speciale e la perdita dei benefici previsti.