Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MISE che prevede la modifica dei requisiti per diventare incubatori di Start Up Innovative


Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016 che modifica il decreto del 22 febbraio 2013, emanato ai sensi del D.L. n. 179/2012 (art. 25), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 20 gennaio.

Il nuovo decreto del MISE rivede i requisiti per diventare incubatori certificati di Start Up Innovative.

Chi sono gli incubatori certificati di Start Up Innovative?

Possono diventare incubatori certificati di Start Up Innovative, le società di capitali costituite anche in forma cooperativa, soggette al diritto italiano o con sede in Italia o anche costituite in forma di Società Europea (società con sede legale in uno degli Stati dell’Unione, non soggette a norme statali differenti, ma ad un sistema di costituzione e amministrazione unico, regolate dal Regolamento europeo n° 2157 dell'8 ottobre 2001), che abbiano come oggetto sociale prevalente, il sostegno alla  nascita  e  allo  sviluppo  di Start-Up Innovative  e  attività   correlate,   relative   al   trasferimento tecnologico  e  ai  processi  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione, mediante  l’offerta  di  spazi  fisici  dedicati  e  di  servizi   di consulenza e che raggiungono, ai sensi dell’art. 25, commi 6 e 7 del decreto n. 179, i valori minimi indicati nelle tabelle A e  B  dell’allegato al decreto ministeriale del 22 febbraio 2013.  Il nuovo provvedimento del MISE rivede i valori minimi di cui alla tabella A, previsti dall’art. 25 comma 5 lett. a., b., c., d. del decreto legge n. 179.

Per poter essere riconosciuti incubatori certificati di Start-Up  Innovative, è necessario raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35, in base alla nuova tabella A (dal 21 gennaio, infatti, valgono i valori previsti dalla tabella A allegata al nuovo provvedimento e non più quelli previsti nell’allegato al decreto ministeriale del 2013) e il punteggio minimo complessivo  di  punti  50,  in base alla tabella B (in relazione ai requisiti di cui alla tabella B, invece, restano validi i valori stabiliti dall’allegato al vecchio decreto ministeriale del 2013).

Cosa fare per diventare incubatore certificato?

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro  delle imprese istituita  dalle Camere di Commercio, che raccoglie le Start Up Innovative, il legale rappresentante deve depositare presso l’ufficio del registro imprese competente  per territorio, una autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre  2000,  n.  445, attestante il possesso dei requisiti elencati nel predetto art. 25, utilizzando l’  apposito  modulo  di  domanda  in  formato elettronico.  Il  modulo  di  domanda è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico  nella sezione «Start-up innovative». 

Le Camere di Commercio forniscono, in formato elettronico e  con aggiornamento settimanale, dati tratti  dalla  sezione  speciale  del registro  delle  imprese  inerenti  alla   natura   giuridica,   alla localizzazione, alle  classi  dimensionali,  in  termini  di  capitale sottoscritto, valore della produzione annua e numero di addetti degli incubatori certificati. Le suddette informazioni vengono  rese  pubbliche  e disponibili, sempre aggiornate, sul  sito  web http://startup.registroimprese.it/.

Il Ministero dello  sviluppo  economico  esamina,  annualmente, i dati presentati dall’impresa interessata, al fine di  valutare  l’adeguatezza dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al decreto n. 179, rispetto  alle  condizioni  del contesto di riferimento. I suddetti valori minimi possono essere modificati, con apposito provvedimento del Ministro, in base alle variazioni di mercato. 

Al fine di consentire i controlli sul rispetto dei requisiti di legge l’incubatore certificato deve conservare gli  atti  e  i  documenti attestanti  la   veridicità   delle   informazioni   fornite   nella compilazione del modello informatico, per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data dell’iscrizione nella  citata  sezione speciale del registro delle imprese. 

Qualora dal controllo emerga l’insussistenza dei requisiti dichiarati, la società è soggetta alla cancellazione dalla sezione speciale, decadendo dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura a essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto n. 179. 

A partire dal 21 gennaio 2017, le società già iscritte nella  sezione  speciale  del  registro  delle imprese devono depositare, a pena di decadenza,  nei modi e nei  tempi fissati dall'art.  25, comma 15,  del D.L.18 ottobre 2012, n. 179, la  dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti  in  conformità  ai  nuovi parametri stabiliti dalla tabella allegata al presente provvedimento, che modifica i vecchi valori previsti dal decreto ministeriale del 2013. 

Per le società costituite da meno di due esercizi, il requisito dell’adeguata e comprovata esperienza, in materia di impresa e innovazione, dei manager e della struttura tecnica, nell’attività  di  sostegno  a Start-Up Innovative, di cui alla lettera e) del comma 5  dell’art.  25 del decreto n. 179, può essere ottenuto mediante prova dell’attività di incubazione fisica di Start-Up Innovative maturata da  società  o altri enti, che può essere fornita anche mediante un rapporto di conferimento,  fusione, scissione, di cessione d’azienda o di ramo  d’azienda.  Alla stessa attività di incubazione di start-up può fare  riferimento  solo  un incubatore certificato iscritto alla sezione  speciale  del  registro delle imprese. 

Di seguito la tabella relativa al presente provvedimento del MISE che modifica alcuni dei requisiti da possedere.