Start up innovative: i requisiti degli incubatori
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013 il Decreto 21 febbraio 2013 che definisce i requisiti degli incubatori di start up innovative.
In particolare, il decreto definisce quelli che sono i soggetti ammissibili stabilendo che sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012.
Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, i soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare alla Camera di Commercio competente del luogo in cui ha sede l'incubatore, una dichiarazione che attesti il possesso dei suddetti requisiti, con un apposito modulo di domanda in formato elettronico che deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della società ed è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, nella sezione «Start-up innovative».
Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di 30 punti ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di 40 punti ai sensi della tabella B, allegate al decreto. Con cadenza annuale e in presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi, di cui alle tabelle allegate, sono modificati con apposito provvedimento.
L'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Pena, la decadenza dai benefici fiscali o di qualsiasi altra natura.