Fisco

Stabilità 2017: novità in materia di credito per attività di ricerca e sviluppo


La legge di Stabilità per il 2017 (Legge 232/2016) ha apportato alcune modifiche in materia di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, che entrano in vigore dal 2017. Il credito è concesso a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, per gli investimenti sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2015 in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

In primo luogo, l'agevolazione è stata prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020. L'importo massimo del credito annuale per ciascun beneficiario passa da 5 milioni a 20 milioni, sempre a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 30.000.

La percentuale di spesa incrementale che costuisce credito d'imposta passa dal 25% al 50% per:

  • le quote di ammortamento degli strumenti acquisiti per scopi di ricerca e sviluppo (in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto)
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne

La misura del credito era già al 50%, infatti, per le restanti due tipologie di spesa (spese per personale altamente qualificato e contratti di ricerca cd “extra-muros”).

Rilevante novità riguarda la tipologia di spesa agevolabile di cui all'art.3 comma 4 lettera a)  del DL 145/2013 che individuava le spese per personale altamente qualificato (in possesso di una laurea tra quelle specificate nell'apposito allegato del decreto) impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Dal 2017 sono agevolabili tutte le spese per personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dal titolo di studio acquisito.

Il credito calcolato deve essere inserito in dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese per le attività di ricerca e sviluppo sono state sostenute.

L'agevolazione dal 2017, infine, spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. Si attendono provvedimenti che forniscano maggiori dettagli in merito.