PEX e diritti reali di garanzia su partecipazioni: i chiarimenti della Circolare 7/E
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29 marzo 2013 afferma che la costituzione di un diritto reale di garanzia, quale il pegno regolare, non costituisce un evento determinante per l'interruzione del periodo minimo di possesso rilevante ai fini della partecipation exemption, in quanto il diritto di pegno produce effetti solo in termini di garanzia, ma il debitore rimane titolare della partecipazione sotto gli aspetti civilistici e sotto gli aspetti fiscali.
E pertanto solamente l'escussione, che determina il venir meno del possesso, interrompe il periodo minimo di possesso.
Nel caso invece si costituisca un diritto reale di garanzia che trasferisca anche la proprietà civilistica (quale il pegno irregolare, il pronti contro termine, il riporto, il prestito titoli garantito) occorre verificare se il trasferimento del possesso civilistico determini anche il trasferimento della titolarità ai fini fiscali e quindi determini l'interruzione del periodo minimo di possesso ai fini della partecipation exemption.
Riepilogo dei temi principali
- Introduzione
- Concetto di esercizio di impresa commerciale
- Start up e requisito della commercialità
- Imprese immobiliari e principio di prevalenza
- Participation exemption e holding
- Criteri di movimentazione delle partecipazioni confluite in uno stesso comparto