Buono nido e Voucher baby-sitting
Buono Nido
L'art. 1 comma 355 della Legge di Bilancio 2017 prevede l'introduzione di un buono nido pari a 1.000,00 Euro annui parametrato a 11 mensilità, da erogare ai nati dal 01/01/2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Il bonus è esteso anche in favore dei bambini di età inferiore a 3 anni affetti da gravi patologie croniche per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.
Il bonus viene corrisposto direttamente dall'INPS per gli anni 2017-2020, nei limiti stanziati dalla Legge, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa a iscrizione e pagamento della retta. L'agevolazione del Bonus Nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 266/2005 e dall'articolo 2, comma 6, della legge 203/2008, e non è cumulabile con la fruizione dei voucher baby sitting.
Voucher baby-sitting
L'art. 1 commi 356 e 357 della Legge di Bilancio 2017, al fine di sostenere la genitorialità, proroga il beneficio di cui all'art. 4 comma 24 letta b della Legge 92/2012 per la madri lavoratrici dipendenti. I Voucher possono essere utilizzati dalle madri lavoratrici dipendenti al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, per un massimo di 6 mesi con un contributo mensile erogato direttamente dall'INPS.
Il comma 357 estende il beneficio in questione anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici nel limite di 10 milioni di Euro per gli anni 2017-2018.