Legge 225/2016: Reddito di lavoro in trasferta
ad opera della legge 225 del 1 dicembre 2016 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 - recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
L'interpretazione parte dall'analisi dall'art. 51 comma 6 del TU delle imposte sui redditi (DPR 917/86) che prevede:
"Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione."
All'art. 7 quinquies la norma precisa dunque che i lavoratori rientranti nella disciplina di cui all'art 51, comma 6, sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
- la mancata indicazione della sede di lavoro nella lettera di assunzione o contratto di lavoro;
- lo svolgimento di attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
La legge 225/2016 precisa inoltre che, ai lavoratori per i quali mancano contestualmente le condizioni di cui al comma 1 sopra indicate, non è applicabile la dispozione di cui al comma 6 dell'art. 51 del DPR 917/86. Agli stessi è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51:
"Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito."