Più tempo per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore
Con la pubblicazione nella G.U. del 1° dicembre 2016, della legge di conversione del D.L. 193/2016 (Legge n. 225/2016), sono state confermate le novità riguardanti la presentazione della dichiarazione integrativa a favore, entrate in vigore il 24 ottobre 2016; si allungano i tempi per presentare la dichiarazione integrativa a favore e vengono disposte le modalità di utilizzo del credito che scaturisce dalla stessa.
L’articolo 5 del D.L. 193/2016, che ha riscritto i commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del DPR 322/1998, in sede di conversione è stato sostanzialmente confermato, pertanto, le novità introdotte ai fini della dichiarazione dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta possono essere così riepilogate:
- il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, sia a favore che a sfavore, entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento (articolo 43, DPR 600/1973), salva l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso;
- il credito emergente dalla dichiarazione integrativa, presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione;
- se l’integrativa è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo d’imposta successivo, la compensazione è consentita esclusivamente per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa;
- la presentazione di una dichiarazione integrativa determina la posticipazione dei termini di accertamento, limitatamente ai dati oggetto dell'integrativa stessa.
Il contribuente ha la possibilità di rettificare anche gli errori e le omissioni commesse nella dichiarazione IVA: egli può presentare una dichiarazione integrativa, sia a favore che a sfavore, entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, secondo le disposizioni del nuovo comma 6-bis, art. 8 del DPR 322/1998, analogamente a quanto previsto per le imposte dirette.
Nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore, sia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito emergente è liberamente utilizzabile:
- in compensazione,
- può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, oppure,
- si può richiedere a rimborso previa verifica dei requisiti di cui agli art. 30 e 34, comma 9, del DPR 633/1972.
Infine, in sede di conversione del D.L. 193/2016, sono stati introdotti i commi 6-quater e 6-quinquies, con riferimento all’ipotesi della dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo d’imposta successivo: in tali circostanze, il credito IVA emergente dalla dichiarazione integrativa potrà essere utilizzato in compensazione, esclusivamente per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. Tale credito, inoltre, deve essere esposto nella dichiarazione relativa all’anno in cui è presentata la dichiarazione integrativa. In alternativa, il soggetto passivo potrà sempre chiedere il rimborso del credito spettante, al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 30 e 34, comma 9, del DPR 633/1972.