Fisco

Legge 225/2016 e semplificazioni fiscali: modifiche in materia di 730


In sede di conversione in legge del DL 193/2016 è stato aggiunto, fra gli altri, l'articolo 7-quater, dal titolo 'Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali'.

In particolare, il comma 46 apporta alcune modifiche al DM 164/1999 portando a regime la proroga per l'invio del 730 dal 7 luglio al 23 luglio di ogni anno. I CAF ed i professionisti abilitati, infatti, potranno trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni e consegnarne copia al contribuente entro il 23 luglio, se entro il 7 luglio del medesimo anno hanno effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni.

Il comma 47 afferma poi che anche il singolo contribuente può inviare il proprio 730 precompilato direttamente all'Agenzia entro il maggior termine del 23 luglio, senza che ciò determini la tardività della presentazione.

Resta in ogni caso valido il termine del 10 novembre per l'invio dei 730 integrativi.

In tema di accertamento, in caso di apposizione di visto infedele sulla dichiarazione dei redditi, il CAF o il professionista abilitato può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. L'intermediario sarà così tenuto a versare le sole sanzioni (ridotte in base alla data di versamento tramite l'istituto del ravvedimento operoso), al posto della sommatoria di imposta, sanzioni ed interessi.

Presupposto per poter trasmettere la dichiarazione rettificativa è che l'infedeltà non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'art.26, comma 3-ter del DM 164/1999. Ai fini della verifica del visto di conformità, infatti, l'Agenzia invia al CAF o al professionista abilitato una comunicazione di richiesta dei documenti e chiarimenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione.

Si ricorda che il rilascio di visto di conformità, ovvero di asseverazione, infedele comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582.