Fisco

Revoca agevolazioni “prima casa”. Quando anche il venditore è obbligato a versare l’imposta di registro


Così decide la Corte di Cassazione nella sua pronuncia n. 24400 pubblicata il 30 novembre 2016, ribaltando i giudizi della Commissione Tributaria Provinciale e di quella Regionale del Lazio, le quali, in un caso in cui era stata disposta la decadenza dai benefici prima casa, avevano invece stabilito che il contribuente, in quanto parte venditrice, non fosse tenuto al pagamento dell’imposta di registro.

Ma i giudici della Cassazione hanno spiegato che non sempre il versamento dell’imposta di registro dovuta per la revoca delle agevolazioni prima casa è imputabile esclusivamente in capo alla sola parte acquirente. Infatti, nel caso in cui la revoca sia dovuta a cause relative alla mancanza di requisiti dell’immobile, anche il venditore è tenuto al versamento.

Nel caso di specie, l’acquirente aveva ottenuto le agevolazioni prima casa, in quanto non si era chiarito che l’ immobile,  oggetto della vendita, avesse in realtà le caratteristiche del bene di lusso e pertanto, l’acquirente non avrebbe potuto godere delle agevolazioni prima casa. In seguito, l’Agenzia delle Entrate, aveva scoperto che, date le qualità dell’immobile, si trattava di bene di lusso, revocando così le agevolazioni.

Considerando che, nel caso di specie, le dichiarazioni mendaci non attenevano ad una condotta esclusivamente relativa ad elementi propri dell’acquirente, allora, come chiarito dai giudici della Cassazione, in tali circostanze, si applica l’art. 57 comma 1 del DPR n. 131/1986, secondo cui: “oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai  soggetti  nel  cui  interesse  fu  richiesta  la  registrazione,  sono  solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile”. 

Infatti, la dichiarazione mendace, in tal caso, non ha ad oggetto asserzioni relative all’ assenza di requisiti propri che l’acquirente dichiara di possedere durante la stipula, ma in realtà in seguito si scopre non avere, bensì a caratteristiche riferite all’immobile oggetto della vendita, pertanto, dell’imposta di registro dovuta a causa della revoca delle agevolazioni “prima casa” anche il venditore ne risponde, in quanto coobbligato solidale ai sensi dell’art. 57 DPR n. 131/1986.