Fisco

Saldo IMU e TASI 2016: pubblicate le faq


In data 2 dicembre 2016 sul sito del MEF sono state pubblicate alcune faq utili, in relazione alla scadenza del 16 dicembre per il versamento del saldo IMU e TASI per l'anno 2016.

Per il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI, quali delibere occorre prendere in considerazione ai fini della determinazione del tributo e dove possono essere reperite?

Il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per l’anno 2016 a condizione che:

  1. l’atto sia stato adottato entro il 30 aprile 2016 (Friuli Venezia Giulia entro il 31 luglio 2016): le delibere, infatti, vanno approvate dai Comuni entro il termine stabilito per l'adozione del bilancio di previsione – che per l’anno 2016 è stato fissato al 30 aprile 2016. Se ciò non avviene, poichè le delibere “si intendono prorogate di anno in anno”, si tiene conto delle aliquote vigenti nell’anno 2015;
  2. l’atto sia stato pubblicato sul sito internet del MEF entro il 28 ottobre 2016;
  3. l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015, considerato il blocco degli aumenti dei tributi locali: al fine di verificare se nell’anno 2016 vi sia stato un aumento rispetto all’anno 2015, occorre confrontare i “livelli di aliquote”, così come deliberati dal comune in ciascuno dei due anni.

Qualora non risulti alcuna delibera IMU e TASI pubblicata per l’anno 2016 sul sito internet del MEF, quali aliquote devono essere prese in considerazione ai fini del versamento del saldo?

In tal caso, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2015, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di:

  • abitazione principale: esenzione IMU e TASI (fatta esclusione per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1/A8/A9)
  • terreni agricoli: esenzione TASI, esenzione IMU se ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare MEF 9 del 14 giugno 1993 con la sigla "PD"
  • immobili in comodato, concessi a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale: riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI
  • contratti di locazione a canone concordato di cui alla legge 431/1988: riduzione di IMU e TASI, applicando l'aliquota stabilita dal comune al 75%

Il comune per l’anno 2016 ha elevato l’aliquota dell’IMU dallo 0,76 per cento all’1,06 per cento, ma dalla lettura della delibera emerge che il comune si trova in una situazione di dissesto finanziario. Gli aumenti stabiliti sono applicabili considerato il blocco dei tributi per il 2016?

Sì, in quanto il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 prevede espressamente che la sospensione dell’efficacia degli aumenti non operi per gli enti locali che deliberano il dissesto e il predissesto.