Strumenti di localizzazione su autovetture aziendali
L’Ispettorato del Lavoro con la Circolare n. 2/2016, ha fornito nuove indicazioni operative circa la corretta interpretazione dell’art.4 della Legge n. 300/1970, come modificato dall’art.23 del D.Lgs. n.151/2015, in riferimento all’installazione del GPS sulle autovetture aziendali.
Le precisazioni dell’Ispettorato del Lavoro sono volte, in particolare, a chiarire se le apparecchiature di localizzazione satellitare GPS installate su autovetture aziendali, siano da considerare quale strumento utilizzato dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e come tali escluse dalle condizioni e dalle procedure previste dall’ art.4 della L. n.300/1970.
L’art.4 dello Statuto dei lavoratori, infatti, prescrive al secondo comma che “gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” sono esclusi dalle procedure preventive autorizzatorie, indicate nel primo comma dal medesimo articolo, ovvero dalla necessità, prima dell’installazione di:
- ottenere il previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- in mancanza di accordo, previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (come stabilito dall’art.5 D.Lgs. n.185/2016 in modifica dell’art.4 comma 1 dello Statuto dei lavoratori).
L’Ispettorato ha sottolineato che per poter rientrare nel secondo comma dell’art.4 ed essere esclusi dalla richiesta delle autorizzazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, gli strumenti di localizzazione satellitare devono essere strettamente funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa. Tuttavia, solitamente, gli apparecchi suddetti sono da considerarsi quali elementi aggiunti agli strumenti di lavoro, ovvero non essenziali per eseguire la prestazione professionale, bensì per rispondere ad esigenze secondarie di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
Conclusioni
Dunque, l’installazione delle apparecchiature GPS su autovetture aziendali, rientra, in via generale, nell’ambito di applicazione del comma 1 del disposto di cui all’art.4, pertanto, può essere effettuata solo previo consenso delle rappresentanze sindacali o, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art.4, comma 1, della L. n.300/1970 come modificato dall’art.5, comma 2, D.Lgs. n.185/2016). Solo laddove gli strumenti GPS debbano necessariamente essere installati per consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa (si pensi al settore di trasporto portavalori di valore superiore a 1.500.000,00 euro), in quanto, richiesti da norme e regolamenti, allora l’installazione di tali strumenti può essere effettuata escludendo, come previsto dal comma 2 dell’art.4 della L. n.300/1970, sia l’intervento della contrattazione collettiva, che il procedimento amministrativo di carattere autorizzativo, previsti dalla legge.
Le suddette direttive andranno poi riviste e aggiornate anche alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regol. UE n.679/2016) che, in tali casi, prevede sì, l’eliminazione della notificazione preventiva al Garante, ma obbliga ad informative maggiormente attente, comprensibili e facilmente accessibili, ad una puntuale analisi dei rischi e alla necessaria predisposizione di manuali di gestione, codici di condotta e registri per il trattamento a norma dei dati personali in azienda.