Fisco

Iva al 10% per i consumatori finali di bevande in capsule o cialde


L’aliquota IVA del 10% prevista per la somministrazione di alimenti o bevande, effettuata anche mediante distributori automatici, si applica se l’acquirente della capsula o cialda è l’effettivo utilizzatore della stessa ed è applicabile anche quando il contratto di comodato o noleggio del distributore automatico e le fatture relative alla fornitura delle capsule/cialde siano intestati allo stesso soggetto.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 103 del 17 novembre 2016, è intervenuta in merito al trattamento IVA della somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde.

I chiarimenti forniti si riferiscono all’aliquota IVA applicabile nei casi di somministrazioni effettuate nei confronti di:

  • soggetti titolari di partita IVA, che acquistano le capsule/cialde e sono “consumatori finali”, trasformando la capsula/cialda in bevanda;
  • soggetti privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda.

La somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici è assoggettata all’aliquota del 10%, ai sensi del n.121) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n.633/1972, a prescindere dal luogo in cui i distributori automatici sono collocati. Con la risoluzione 1° agosto 2000, n.124, l’Agenzia delle Entrate ha equiparato gli apparecchi funzionanti a capsule o cialde agli altri distributori automatici, nonostante le particolari modalità di funzionamento, che richiedono il preventivo acquisto della cialda ed il successivo inserimento della stessa nel distributore per l’erogazione della bevanda.

In linea con la citata risoluzione, l’Agenzia ribadisce che l’aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale. Nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l’aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare prodotto ceduto in quanto il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda. L’Agenzia prende in considerazione anche il caso del datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori, specificando che si applica l’aliquota agevolata fermo restando l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto delle cialde.

Infine, rispetto all’ipotesi del soggetto privato che acquista le capsule/cialde in un momento successivo a quello in cui gli viene dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda, l’aliquota del 10% è applicabile a condizione che il contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona.