Fisco
Esenzione IMU per le associazioni no profit
Il Dipartimento delle Finanze ha rilasciato la Risoluzione n. 3 del 4 marzo 2013 con cui chiarisce in merito ad una specifica casistica d'esenzione IMU: le associazioni no profit e gli enti ecclesiastici potranno, infatti, beneficiare dell'esenzione IMU per gli immobili utilizzati anche se non hanno adeguato, entro il 31 dicembre 2012, lo statuto o il loro atto costitutivo ai requisiti generali previsti dal Decreto Ministeriale 19 novembre 2012, n. 200.
Quali sono i requisiti previsti dal decreto?
Affinchè le attività istituzionali dell’ente si possano considerare come attività non commerciali, l’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 200/2012 prevede che lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente stesso debba sempre prevedere:
- il divieto di distribuzione (anche in modo indiretto) di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la distribuzione o la destinazione non sia imposta per legge, oppure sia effettuata a favore di enti che per legge, statuto o regolamento interno, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività od altre attività istituzionali specificamente previste dalla legge
- l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione esclusivamenteper la realizzazione delle attività funzionali a perseguire lo scopo istituzionale di solidarietà sociale, vale a dire, in parole più semplici, delle attività istituzionali
- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale, nel caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad un altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, sentito il parere vincolante del Ministero del Lavoro e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Si vuole in tal modo impedire che le risorse del settore non profit vadano a finanziare il settore profit dell’economia, vale a dire quello delle imprese a scopo di lucro