Legittimo il licenziamento del direttore, se a causa della cessione del ramo d’azienda le sue mansioni si estinguono
A causa della cancellazione della sua posizione lavorativa, a seguito della cessione del ramo dell’azienda per cui lavorava, un Direttore Operativo, inquadrato nell’VIII livello del CCNL, era stato licenziato.
I giudici di primo e secondo grado, aditi dal direttore, confermavano la legittimità del licenziamento, in quanto, il giustificato motivo oggettivo del licenziamento era da rinvenirsi nell’estinzione delle mansioni relative all’attività di progettazione e realizzazione degli impianti, pertanto, il ruolo professionale del direttore non era più necessario per l’azienda.
Anche la Cassazione, cui il direttore ha promosso ricorso, con la sentenza n. 22476/2016 pubblicata il 4 novembre scorso, ha confermato la legittimità del licenziamento, chiarendo che, sebbene, ai sensi dell’art. 2112 c.c. quarto comma, il trasferimento del ramo d’azienda non può costituire causa del licenziamento, tuttavia, non può neanche impedirlo, quando esso è basato su un giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 15495/2008).
Nel caso di specie, il licenziamento è legittimo, in quanto, trova ragione nell’estinzione delle mansioni del direttore, non già nel trasferimento del ramo d’azienda, per il quale esso costituisce solo mera occasione e non diretto nesso causale.