Fisco

Circolare 42/E: chiarimenti sul ravvedimento operoso (I parte)


In data 12 ottobre 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 42/E, in materia di ravvedimento operoso e regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo.

L'art.13 del DLgs 472/1997, che disciplina il ravvedimento, è stato in primis modificato dalla Legge di Stabilità per il 2015 e successivamente dal decreto sanzioni (Dlgs 158/2015), le cui disposizioni si applicano a partire dal 1°gennaio 2016. Le novità riguardano l'introdotta lettera a-bis) dell'articolo, secondo cui la sanzione è ridotta ad 1/9 del minimo se:

  • le omissioni e gli errori “commessi in dichiarazione" sono regolarizzate entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione;
  • le omissioni e gli errori diverse da quelle commesse mediante la dichiarazione sono regolarizzate entro 90 giorni dalla data di commissione della violazione.

La circolare distingue tre casisitiche in relazione alle violazioni dichiarative configurabili nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione stessa.

Dichiarazione integrativa per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale: si prendono come riferimento le sanzioni di cui all'art.8 del del Dlgs 471/1997, ossia da euro 250 a euro 2.000 (a cui applicare la riduzione ad 1/9). Tali sanzioni sono quelle a cui fare riferimento anche in caso di ricevimento di comunicazione di 'compliance' da parte dell'Agenzia con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Solo nel caso in cui la violazione riguardi dividendi o plusvalenze da partecipazioni in Paesi Black List le sanzioni previste dal medesimo art.8 sono pari al 10% del valore non dichiarato con un minimo di euro 1.000. Rimane ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale omesso versamento, al quale possono essere applicate le riduzioni da ravvedimento operoso di cui all'art.13 Dlgs 472/1997 (in base alla data di versamento). 

Dichiarazione integrativa per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale: non trova applicazione la sanzione di euro 250. Le sanzioni da prendere come riferimento sono quelle previste dall'art.13 del DLgs 471/1997, ossia il 30% dell'importo non versato, con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, ossia delle riduzioni previste dall'art.13 del DLgs 472/1997

Dichiarazione tardiva: si tratta della dichiarazione non presentata entro la scadenza di legge ma entro i 90 giorni successivi, alla quale si applica la sanzione in misura fissa di 250 euro e che può essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso, a 1/10, ai sensi della lettera c) dell'art.13 DLgs 472/1997. Rimane ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale carente o tardivo versamento, al quale possono essere applicate le riduzioni da ravvedimento operoso di cui all'art.13 Dlgs 472/1997 (in base alla data di versamento).