Fisco

Risoluzione 85: quale aliquota applicare in caso di cessione di latte?


L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 85/E del 29/09/2016 fornisce chiarimenti riguardo all’aliquota IVA da applicare per le cessione di latte.

La società istante produce e commercializza latte intero di alta qualità, omogeneizzato e stabilizzato mediante trattamento termico. Il prodotto è ceduto esclusivamente a laboratori di pasticceria e di gelateria e non al dettaglio per il diretto utilizzo dei consumatori.

L’istante dichiara di applicare l’aliquota IVA ridotta del 10%, (n. 11 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972), segnalando un comportamento non univoco da parte di altri produttori, i quali ritengono applicabile l’aliquota del 4% (prevista dal n. 3 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972). La società ritiene che ci siano dubbi in merito all’applicazione di una delle due aliquote, chiedendo un chiarimento da parte dell’ Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% deve trattarsi di latte fresco destinato al consumo alimentare senza che necessiti di ulteriori lavorazioni o trasformazioni e deve essere confezionato per la vendita al minuto.

Su questa questione, l’Amministrazione finanziaria era già  intervenuta con la risoluzione n. 353048/1989, con la quale era stato precisato che la ratio della norma agevolativa è quella di agevolare il latte destinato al consumatore e non ad usi industriali. Dunque per poter godere dell’aliquota IVA agevolata del 4%, pur trattandosi il latte deve essere confezionato per la vendita al minute (secondo la prescrizione prevista dal menzionato n. 3).

Nel caso di specie anche se il prodotto contenuto nelle confezioni destinate alla vendita al minuto al consumatore finale abbia le stesse caratteristiche del latte ceduto ai laboratori di pasticceria ed ai produttori di gelati sia lo stesso, occorre rilevare che il prodotto non è destinato al consumatore finale, dunque le cessioni non possono godere dell’aliquota IVA ridotta del 4%, ma devono essere assoggettate ad aliquota del 10% (ai sensi del citato n. 11 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972).