Cessioni Intra: omessa comunicazione del numero di identificazione Iva
La Corte di giustizia con sentenza C-24/15 del 20 ottobre 2016 ha affermato che l'amministrazione di uno Stato membro UE non può negare l'esenzione dall'Iva di un trasferimento intracomunitario per il solo motivo che il soggetto passivo non ha comunicato il numero identificativo ai fini dell'imposta attribuitogli dallo Stato membro di destinazione.
Il procedimento riguarda un imprenditore tedesco che nel 2006 ha acquistato un autoveicolo destinato alla sua attività, rivenduto nel 2007 in Spagna. Il contribuente ha rilevato nel 2007 l'operazione intracomunitaria esente Iva senza avere tuttavia presentato la prova contabile richiesta ai fini dell'esenzione, ossia non aveva indicato alcun numero di identificazione Iva attribuito dalla Spagna.
Ai fini dell'esenzione Iva nello Stato UE di origine è necessario che il bene sia spedito o trasportato dal soggetto passivo (o per suo conto) fuori dal proprio Stato UE ma all'interno dell'Unione Europea per le esigenze dell'attività d'impresa e nei confronti di un altro soggetto passivo, come affermato dall'art.28 quater parte A, lettera a) della sesta direttiva.
Nel caso di specie i requisiti richiesti erano sostanzialmente soddisfatti. La questione giudiziale riguardava, dunque, i mezzi di prova che possono essere richiesti al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'esenzione.
Secondo la Corte il principio di neutralità fiscale esige che l'esenzione Iva venga accordata dagli Stati membri se le condizioni sostanziali sono rispettate anche se i requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi interessati. La comunicazione del numero di identificazione Iva rappresenta un requisito formale in relazione al diritto di esenzione.
Soltanto nel caso in cui il soggetto passivo abbia agito con intenzioni fraudolente (e ne vengano individuati seri indizi) tale principio di neutralità dell'Iva non può essere invocato, con la conseguenza che l'assenza del requisito formale comporta il rifiuto dell'esenzione Iva.