Fisco

Circolare 42/E: chiarimenti sul ravvedimento operoso (II parte)


In data 12 ottobre 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 42/E, in materia di ravvedimento operoso e regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo.

La circolare distingue tre casisitiche in relazione alle violazioni dichiarative configurabili decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione stessa.

Dichiarazione integrativa per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale: dal 1°gennaio 2016 si applica la sanzione prevista per la dichiarazione infedele di cui all'art.1 comma 2 del Dlgs 471/1997 (nella dichiarazione è indicato un reddito inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante) che va dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Il contribuente, dunque, presenta la dichiarazione integrativa e versa la corrispondente sanzione proporzionale eventualmente avvalendosi delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso in base alla data di versamento. Le stesse sanzioni si applicano anche in caso di ricevimento di comunicazione di 'compliance' da parte dell'Agenzia. Resta ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale omesso versamento, al quale possono essere applicate le riduzioni da ravvedimento operoso di cui all'art.13 Dlgs 472/1997 (in base alla data di versamento). 

La sanzione per dichiarazione infedele può essere ridotta di 1/3 in una delle due seguenti fattispecie:

  • la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% per cento dell'imposta e del credito dichiarati;
  • la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori a euro 30.000.

Se si tratta di irregolarità dichiarativa (errore formale) e non infedeltà dichiarativa si applicano le sanzioni previste dall'art.8 del del Dlgs 471/1997ossia da euro 250 a euro 2.000 eventualmente avvalendosi delle riduzioni da ravvedimento operoso in base alla data di versamento.

Se l’importo versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, il contribuente non potrà essere assoggettato a sanzione per carente versamento.

Dichiarazione integrativa per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale: si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato (sanzione per omesso versamento ai sensi dell'art.13 del DLgs 471/1997) con le eventuali riduzioni da ravvedimento operoso in base alla data di versamento.

Dichiarazione omessa: si applica la sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Tuttavia, se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'esercizio successivo, le sanzioni vanno dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. 

ATTENZIONE: in caso di dichiarazione omessa (non presentata entro 90 giorni dalla scadenza) alle sanzioni non possono essere applicate le riduzioni da ravvedimento operoso.