Decreto correttivo Jobs Act: collocamento obbligatorio
Quota di riserva
Con l’art. 5, comma 1, lett. a) viene introdotto l’obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% e non solo più soltanto “superiore al 60%”, oltre a coloro che possiedono minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978 oppure una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Nuove sanzioni
Alla lettera b) del medesimo articolo viene ridefinita la sanzione amministrativa da applicare ai datori di lavoro che non ottemperano entro i limiti di legge, per cause a loro imputabili, all’obbligo di assunzione di personale disabile. La nuova sanzione amministrativa è pari ad euro 153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore scoperto. La sanzione amministrativa è diffidabile e ciò prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.