Diritto

I beni che costituiscono il trust sono sequestrabili, quando è chiara la natura fittizia dello stesso


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41089/2016 del 30 settembre scorso, ha respinto in parte il ricorso di un imprenditore avverso l’ordinanza del Tribunale di Treviso, che aveva respinto la sua istanza di riesame proposta contro il provvedimento di sequestro per equivalente dei beni costituenti un trust emesso dal GIP per i reati di omesso versamento dell’IVA e delle ritenute.

L’imprenditore ricorreva in Cassazione, ritenendo viziata l’ordinanza del tribunale, in quanto avente ad oggetto un decreto di sequestro privo di autonoma valutazione, in cui il GIP si era espresso con mera e sintetica motivazione, rimandando solo al verbale della GdF per relationem; mentre, a detta del ricorrente, riguardando beni costituiti in un trust, il decreto avrebbe dovuto motivare espressamente l’inefficacia del vincolo di destinazione dei beni nel trust, peraltro, sempre secondo il ricorrente, i beni costituenti un trust sarebbero sequestrabili, solo quando il trust è costituito in frode alla legge, risultando una situazione di mera apparenza; se non sussiste tale situazione, i beni non sarebbero sequestrabili perché non nella disponibilità dell’indagato.

La Cassazione ha bocciato il ricorso, chiarendo che è legittimo il sequestro preventivo per equivalente dei beni costituiti in un trust, qualora sussistano elementi di prova tali da far presumere che questo sia stato costituito per fini meramente simulatori ( Cass. 30 giugno 2015 n. 9229; n. 15804 del 25 marzo 2015), ovvero quale semplice schermo giuridico per porre al riparo i beni dalle pretese erariali, ne deriva che sono assoggettabili a sequestro i beni che rientrano nella disponibilità dell’indagato, ancorchè conferiti in un trust, quando l’indagato trustee continui ad amministrarli, conservandone, in tal caso, la piena disponibilità (Cass. sez. V n. 13276 del 24 luglio 2011).

La Cassazione ha inoltre spiegato che il provvedimento cautelare con cui il giudice riproduca più o meno fedelmente (per incorporazione) o comunque richiami semplicemente (per relationem) la richiesta del P.M., assume una propria valenza autonoma, quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga, in ogni caso, una chiara conoscenza degli atti del procedimento da parte del giudice che lo ha emanato e questo avviene ad esempio quando ci si pronuncia su condotte non intricate - come può essere un omesso versamento - che non per forza richiedono un’autonoma e originale argomentazione da parte del giudice, il quale, in tali circostanze, può legittimamente richiamare in narrativa il verbale della p.g., pronunciandosi con una succinta motivazione.

Quando la natura fittizia del trust dunque per il giudicante è palese, il decreto di sequestro dei beni per equivalente, in cui il giudice si esprime con una succinta motivazione, riferendosi per relationem al verbale della polizia tributaria, anche se privo di un’ autonoma esposizione, resta valido.